La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) può essere concesso a prodotti aventi un minore impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto.
(2)Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
(3)La decisione 2009/598/CE (2) della Commissione ha stabilito criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per i materassi da letto, con validità fino al 30 giugno 2014.
(4)Al fine di riflettere al meglio lo stato attuale del mercato per questo gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni degli ultimi anni, è stato ritenuto opportuno modificare l'ambito di applicazione del gruppo di prodotti e stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici.
(5)È necessario che i criteri riveduti e i relativi requisiti di valutazione e verifica restino in vigore per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo dell'innovazione di questo gruppo di prodotti. Tali criteri mirano a utilizzare materiali prodotti in modo più sostenibile (sotto il profilo dell'analisi del ciclo di vita), che limiti l'uso di composti pericolosi, i livelli di residui e il contributo dei materassi all'inquinamento dell'aria in ambienti interni e promuova un prodotto durevole e di elevata qualità facile da riparare e disassemblare.
(6)Occorre pertanto sostituire la decisione 2009/598/CE con la presente decisione.
(7)Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i materassi da letto sulla base dei criteri fissati nella decisione 2009/598/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.Il gruppo di prodotti «materassi da letto» comprende prodotti che consistono in un rivestimento tessile imbottito di materiali e destinati a essere appoggiati su una struttura di sostegno per letto esistente o progettati per essere usati da soli e fungere da superficie per il sonno o il riposo, intesa per un uso in ambienti interni.
2.Dal gruppo di prodotti sono esclusi i materassi ad aria e i materassi ad acqua nonché i materassi di cui alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio (3) e le basi da letto in legno e imbottite.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1)«materasso da culla», un materasso di lunghezza inferiore a 1 400 mm;
2)«sostanza eliminabile», una sostanza che presenta una degradazione dell'80 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: OCSE 303 A/B, ISO 11733;
3)«sostanza intrinsecamente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni o del 60 % del massimo teorico di deplezione dell'ossigeno o di generazione di diossido di carbonio entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: ISO 14593, OCSE 302 A, ISO 9887, OCSE 302 B, ISO 9888, OCSE 302 C;
4)«sostanza facilmente biodegradabile», una sostanza che presenta una degradazione del 70 % del carbonio organico disciolto entro 28 giorni o il 60 % del massimo teorico di deplezione dell'ossigeno o la generazione di diossido di carbonio entro 28 giorni secondo uno dei seguenti metodi di prova: OCSE 301 A, ISO 7827, OCSE 301 B, ISO 9439, OCSE 301 C, OCSE 301 D, ISO 10708, OCSE 301 E, OCSE 301 F, ISO 9408;
5)«composto organico semivolatile» (SVOC), qualsiasi composto organico che si eluisce in una colonna gascromatografica fra l'n-esadecano (escluso) e l'n-docosano (incluso) e avente un punto di ebollizione iniziale superiore a 287 °C misurato per mezzo di una colonna capillare coperta con 5 % fenile/95 % metilpolisilossano;
6)«composto organico molto volatile» (VVOC), qualsiasi composto organico che si eluisce in una colonna gascromatografica prima dell'n-esano e avente un punto di ebollizione iniziale inferiore a 68 °C misurato per mezzo di una colonna capillare coperta con 5 % fenile/95 % metilpolisilossano;
7)«composto organico volatile (VOC)», qualsiasi composto organico che si eluisce in una colonna gascromatografica fra l'n-esano e l'n-esadecano compresi avente un punto di ebollizione iniziale compreso fra 68 °C e 287 °C misurato per mezzo di una colonna capillare coperta con 5 % fenile/95 % metilpolisilossano.
Articolo 3
Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti «materassi da letto» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati all'allegato.
Articolo 4
I criteri per il gruppo di prodotti «materassi da letto» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «materassi da letto» è «014».
Articolo 6
La decisione 2009/598/CE è abrogata.
Articolo 7
1.In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «materassi da letto» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/598/CE.
2.Le domande relative all'Ecolabel UE di qualità ecologica per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «materassi da letto» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri istituiti dalla decisione 2009/598/CE o sui criteri istituiti dalla presente decisione.
Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3.Le licenze relative all'Ecolabel UE attribuite in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/598/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 Giugno 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_184_R_0009