La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/950 della Commissione (5) a seguito dell'insorgere di focolai di peste suina africana nei suini domestici nei distretti di Tulcea e Satu Mare in Romania e in taluni altri Stati membri nel giugno 2018.
(2)Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata il 7 novembre 2017 (6).
(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/950 il virus della peste suina africana si è diffuso in Romania. Nei mesi di giugno e luglio 2018 sono stati rilevati più di 200 focolai di peste suina africana nei suini domestici nel distretto di Tulcea in Romania. Inoltre, nel luglio 2018 sono stati rilevati numerosi focolai di peste suina africana nei suini domestici nei distretti di Braila e Costanza in Romania. Tali focolai di peste suina africana nei suini domestici determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. A seguito delle azioni rafforzate adottate dalla Romania per controllare gli spostamenti di suini vivi, prodotti suini, sottoprodotti di origine animale e altri prodotti (che potrebbero contribuire a un'ulteriore diffusione della malattia dalle zone colpite dalla febbre suina africana a quelle zone in cui non sono stati notificati focolai di detta malattia), la zona della Romania compresa tra il fiume Danubio e la costa rumena, dal delta del Danubio fino alla città di Costanza, dovrebbe figurare nell'elenco di cui alla parte III di detto allegato. Di conseguenza, le parti della zona succitata che figuravano anteriormente nell'elenco di cui alla parte I di tale allegato dovrebbero ora figurare nell'elenco di cui alla parte III del medesimo.
(4)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato.
(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 Luglio 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0971