La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 40 e l'articolo 106, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che i pagamenti di sostegno ai beneficiari nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) siano eseguiti dagli Stati membri durante un periodo di tempo determinato. I pagamenti effettuati al di fuori di tale periodo non sono ammissibili al finanziamento unionale e non possono pertanto essere rimborsati dalla Commissione, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per quanto riguarda il sostegno concesso nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), tali termini di pagamento saranno applicabili a partire dall'anno di domanda 2019. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche relative ai pagamenti del FEASR.
(2)Considerando che in alcuni casi, a causa di controlli supplementari effettuati degli Stati membri su domande controverse, ricorsi e altri contenziosi giudiziari nazionali, i pagamenti del FEASR SIGC sono eseguiti dagli Stati membri dopo il 30 giugno, conformemente al principio di proporzionalità è opportuno stabilire un margine fisso relativo alla spesa entro il quale, per questi casi, non si applica nessuna riduzione dei pagamenti. Una volta superato tale margine, inoltre, per modulare l'impatto finanziario in proporzione al ritardo nel pagamento, è opportuno che la Commissione riduca i pagamenti dell'Unione in proporzione all'entità del ritardo nel pagamento.
(3)L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (2) stabilisce, con riguardo al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), norme sulle riduzioni proporzionali dei pagamenti mensili quando le spese sono state effettuate oltre la scadenza dei termini di pagamento. Per quanto riguarda il FEASR, le dichiarazioni di spesa e i rimborsi sono effettuati una volta per ogni trimestre dell'anno. Per ragioni di semplicità ed efficienza, ai pagamenti tardivi rimborsati dal FEASR per ciascun trimestre dovrebbe essere applicata una percentuale unica di riduzione.
(4)L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 prevede il tasso di cambio applicabile dagli Stati membri non appartenenti alla zona euro per ogni operazione di pagamento o di recupero ai fini della redazione delle dichiarazioni di spesa. Tuttavia, le dichiarazioni annuali di spesa redatte dagli Stati membri includono importi che non comportano la registrazione di un pagamento o di un'operazione di recupero nei conti dell'organismo pagatore, come ad esempio le entrate con destinazione specifica risultanti dalle conseguenze finanziarie del mancato recupero, come previsto all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Occorre pertanto stabilire il tasso di cambio applicabile alle operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 907/2014.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0967