Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 Giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 46, l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La libertà professionale è un diritto fondamentale. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») garantisce la libertà professionale e la libertà d’impresa. La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi sono principi fondamentali del mercato interno sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le norme nazionali che disciplinano l’accesso alle professioni regolamentate non dovrebbero pertanto frapporre ostacoli ingiustificati o sproporzionati all’esercizio di tali diritti fondamentali.

(2)In assenza nel diritto dell’Unione di specifiche disposizioni di armonizzazione dei requisiti per l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, è competenza di uno Stato membro decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

(3)Il principio di proporzionalità rientra tra i principi generali del diritto dell’Unione. Come risulta dalla giurisprudenza (3), i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal TFUE dovrebbero soddisfare quattro condizioni, vale a dire: applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi di interesse generale, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(4)La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) contiene l’obbligo per gli Stati membri di valutare la proporzionalità dei requisiti che limitano l’accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, e di comunicare alla Commissione i risultati di tale valutazione, dando il via al «processo di valutazione reciproca». Nell’ambito di tale processo, gli Stati membri erano tenuti a sottoporre ad analisi l’insieme della loro legislazione per tutte le professioni regolamentate nel loro territorio.

(5)I risultati del processo di valutazione reciproca hanno messo in evidenza la mancanza di chiarezza per quanto riguarda i criteri che gli Stati membri devono utilizzare nella valutazione della proporzionalità dei requisiti che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, nonché una disomogeneità dell’esame di tali requisiti a tutti i livelli di regolamentazione. Per impedire la frammentazione del mercato interno ed eliminare gli ostacoli all’accesso ad alcune attività di lavoro subordinato o autonomo e all’esercizio di queste, vi dovrebbe essere un approccio comune a livello dell’Unione per evitare l’adozione di provvedimenti sproporzionati.

(6)Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese», la Commissione ha riconosciuto la necessità di adottare un quadro analitico in materia di proporzionalità, destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri in sede di riesame delle esistenti regolamentazioni delle professioni o di proposta di nuove regolamentazioni.

(7)La presente direttiva mira a stabilire le norme per le valutazioni della proporzionalità che gli Stati membri devono effettuare prima dell’introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o per la modifica di regolamentazioni esistenti, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo la trasparenza e un elevato livello di tutela dei consumatori.

(8)Le attività contemplate dalla presente direttiva dovrebbero riguardare le professioni regolamentate che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE. La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai requisiti che limitano l’accesso alle professioni regolamentate esistenti o il loro esercizio o alle nuove professioni che gli Stati membri stanno valutando se regolamentare. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in aggiunta alla direttiva 2005/36/CE, fatte salve le altre disposizioni definite in altri atti dell’Unione per quanto riguarda l’accesso a una determinata professione regolamentata, o il suo esercizio.

(9)La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di definire l’organizzazione e il contenuto dei propri sistemi di istruzione e di formazione professionale, e in particolare per quanto riguarda la possibilità di delegare a organismi professionali il potere di organizzare o supervisionare l’istruzione e la formazione professionale. Non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva le disposizioni che non limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, incluse modifiche redazionali, adeguamenti tecnici del contenuto di corsi di formazione o l’ammodernamento delle regolamentazioni sulla formazione. Qualora l’istruzione o la formazione professionale consistano in attività remunerate, dovrebbe essere garantita la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi.

(10)Nei casi in cui gli Stati membri recepiscano requisiti specifici relativi alla regolamentazione di una determinata professione stabiliti in altri atti dell’Unione, che non lasciano agli Stati membri la scelta dell’esatta modalità di recepimento, la valutazione della proporzionalità prescritta da specifiche disposizioni della presente direttiva non dovrebbe essere applicata.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018L0958

 

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