La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Cidre Cotentin»/«Cotentin» presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).
(2)Con lettera del 16 novembre 2016 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, fino al 15 novembre 2026, era stato concesso all'Azienda agricola a responsabilità limitata (Earl) La Vallée des Pommiers, 17, bis hameau Les Mesles, 50340, Bricquebosq e alla Società a responsabilità limitata (Sarl) Cidrerie Le pére Mahieu, 17, bis hameau Les Mesles Bricquebosq stabilite sul loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 14 ottobre 2016 sulla denominazione di origine protetta «Cidre Cotentin»/«Cotentin» pubblicata il 22 ottobre 2016 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno legalmente commercializzato il «Cidre Cotentin»/«Cotentin» in modo continuo almeno per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda, avevano presentato un'opposizione.
(3)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cidre Cotentin»/«Cotentin» deve essere registrata,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La denominazione «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8 di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 14 ottobre 2016 sulla denominazione di origine protetta «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP) pubblicata il 22 ottobre 2016 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 Giugno 2018
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0939