Il Consiglio europeo,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
vista l'iniziativa del Parlamento europeo (1),
vista l'approvazione del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce i criteri della composizione del Parlamento europeo, vale a dire che il numero dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente, che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro, e che a nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
(2)L'articolo 10 TUE stabilisce, tra l'altro, che il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa, in cui i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo e gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio dai rispettivi governi, che a loro volta sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.
(3)L'articolo 14, paragrafo 2, TUE trova pertanto applicazione nel contesto delle più ampie disposizioni istituzionali enunciate nei trattati, tra cui le disposizioni sul processo decisionale all'interno del Consiglio,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE, si applicano i seguenti principi:
-L'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate per ogni Stato membro dal TUE onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri,
-La proporzionalità degressiva è definita come segue: il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo,
-L'assegnazione dei seggi nel Parlamento europeo tiene conto degli sviluppi demografici negli Stati membri.
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0937