La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti in generale e di sicurezza degli alimenti in particolare. Esso prevede l'adozione di misure urgenti da parte della Commissione quando sia manifesto che alimenti importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana.
(2)La decisione di esecuzione 2014/88/UE della Commissione (2) vietava originariamente l'importazione nell'Unione di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel dal Bangladesh per un periodo limitato di applicazione fino al 31 luglio 2014. Tale decisione è stata adottata a seguito di numerose notificazioni trasmesse al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi a causa della presenza, in alcuni prodotti alimentari, di un'ampia varietà di ceppi di salmonella, compresa la Salmonella typhimurium, riscontrata in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel («Piper betle», comunemente note come «foglie di paan» o «betel quid») dal Bangladesh.
(3)Dal momento che il Bangladesh non è stato in grado di fornire garanzie per rendere sicure le importazioni nell'Unione di foglie di betel, le decisioni di esecuzione 2014/510/UE (3), (UE) 2015/1028 (4) e (UE) 2016/884 (5) della Commissione hanno prorogato il periodo di applicazione della sospensione temporanea di tali importazioni rispettivamente fino al 30 giugno 2015, al 30 giugno 2016 e al 30 giugno 2018.
(4)Il piano d'azione proposto dal Bangladesh nel gennaio 2018 è ancora incompleto e non è garantito che sarà effettivamente attuato e fatto rispettare. Le informazioni ricevute non dimostrano infatti che la produzione di foglie di betel sia conforme al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e che il paese in questione sia in grado di fornire risultati analitici affidabili provenienti da laboratori accreditati. Le autorità del Bangladesh hanno inoltre segnalato l'utilizzo di un decontaminante chimico per decontaminare le foglie di betel, senza fornire alcuna prova in relazione alla sicurezza e alla tossicità del prodotto. Inoltre, nonostante l'adozione e la continua applicazione di un divieto di esportazione di foglie di betel, che il Bangladesh si è autoimposto nel maggio 2013, sono state comunque trasmesse 29 notifiche al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi da quando è stato adottato. Non si può pertanto concludere che le garanzie fornite dal Bangladesh siano sufficienti per far fronte ai gravi rischi per la salute umana. È quindi opportuno che le misure urgenti stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/88/UE restino in vigore.
(5)Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2014/88/UE dovrebbe pertanto essere prorogato ulteriormente.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
H adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'articolo 4 della decisione di esecuzione 2014/88/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2020.»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 Giugno 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0935