Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione del 19 Giugno 2018 che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE.

La Commissione europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 bis,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 94/62/CE obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a ridurre l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, disponendo che le misure adottate assicurino che non sia superato un determinato numero annuo pro capite di borse di plastica in materiale leggero o un obiettivo equivalente in peso.

(2)Per monitorare l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero pro capite a livello di Unione e determinare se ne è stata conseguita una riduzione sostenuta occorrono un sistema armonizzato di comunicazione e una metodologia armonizzata di calcolo.

(3)Gli Stati membri possono definire le rispettive misure nazionali sotto forma di numero o peso delle borse di plastica in materiale leggero. Gli approcci seguiti per misurare l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero sono intrinsecamente connessi alle misure adottate per ridurlo. Per tener conto della facoltà di scelta tra i due tipi di misure di riduzione, la metodologia di calcolo dell'utilizzo dovrebbe pertanto essere basata sia sul numero sia sul peso.

(4)Se le misure adottate per ridurre l'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero racchiudono obiettivi espressi in peso, è opportuno comunicare informazioni sul peso medio per poter convertire i dati ponderali in dati numerici e mettere così a confronto i dati comunicati dagli Stati membri sotto forma di peso o di numero di borse di plastica in materiale leggero.

(5)Gli Stati membri possono escludere le borse di plastica in materiale ultraleggero dalle misure nazionali di riduzione. Ciononostante, ai fini degli obblighi di comunicazione esse sono a tutti gli effetti borse di plastica in materiale leggero e devono figurare nei dati comunicati sull'utilizzo annuale di queste ultime. Le metodologie di calcolo basate sul gettito di imposte, tributi e oneri obbligatori possono non rilevare le borse esentate. Per tener conto di questa eventualità, gli Stati membri dovrebbero imporre agli operatori economici di comunicare il numero o il peso di tutte le borse di plastica di materiale leggero immesse sul mercato, comprese quelle esenti da imposte, tributi o oneri.

(6)Le tabelle da utilizzare per comunicare gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio figurano nella decisione 2005/270/CE (2). Sono necessarie nuove tabelle per comunicare l'utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. La decisione 2005/270/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0896

 

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