La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 2,2′-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutile)fenolo/Bisoctrizole, denominato Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT) secondo la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, è autorizzato per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici, al numero d'ordine 23 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009. Attualmente l'impiego di MBBT (nano) come filtro UV nei prodotti cosmetici non è regolamentato.
(2)Nel suo parere del 25 marzo 2015 (2) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che l'impiego di MBBT (nano) come filtro UV, con le caratteristiche indicate nel parere e ad una concentrazione massima del 10 % p/p in prodotti cosmetici per applicazione cutanea, non comporta rischi per la salute umana in seguito ad applicazione su pelle sana e intatta o su pelle danneggiata. Le caratteristiche indicate nel parere del CSSC riguardano le proprietà fisico-chimiche del materiale (quali purezza, dimensione media delle particelle, distribuzione dimensionale numerica).
(3)Il CSSC ha ritenuto inoltre che le conclusioni del suo parere del 25 marzo 2015 non si applicano agli impieghi che possono comportare l'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale al MBBT (nano) mediante inalazione.
(4)Alla luce del parere del CSSC e al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, l'uso di MBBT (nano) come filtro UV nei prodotti cosmetici, secondo le specifiche del CSSC, dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 10 % p/p, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare l'esposizione mediante inalazione dei polmoni dell'utilizzatore finale al MBBT (nano).
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 Giugno 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0885