Il Parlamento europeo,
-Vista la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Giorgos Grammatikakis, trasmessa in data 1o aprile 2016 dal procuratore aggiunto presso la Corte suprema della Repubblica ellenica in relazione all'azione proposta dal pubblico ministero di Rethymnos, per il reato di abuso di fiducia nell'esercizio delle sue funzioni, commesso in concorso con altri a Rethymnos, Creta, nel periodo 2000-2002 (fascicolo ABM AB05/1956), e comunicata in seduta plenaria il 27 aprile 2016,
-Visto che Giorgos Grammatikakis ha rinunciato al suo diritto di essere sentito, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,
-Visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
-Viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),
-Visti l'articolo 62 della Costituzione greca, l'articolo 54 del codice di procedura civile greco e l'articolo 83 del regolamento del Parlamento ellenico,
-Visto il decreto n. 5181/18.11.2015 del procuratore della Corte di appello di Creta,
-Vista la relazione del 7 aprile 2015 sulla comparsa dell'on. Giorgos Grammatikakis, unitamente agli argomenti della difesa e ai documenti giustificativi,
-Vista la sentenza n. 104/2015 del Consiglio di appello di Creta,
-Visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
-Vista la relazione della commissione giuridica (A8-0279/2016).
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Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_215_R_0036