Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca Centrale europea del 1° Giugno 2018 che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)La Banca centrale europea (BCE) ha necessità di monitorare la trasmissione della politica monetaria e in particolare l'impatto delle modifiche dei tassi di interesse applicati alle operazioni di rifinanziamento principali e alle operazioni di rifinanziamento mirate a più lungo termine e degli acquisti effettuati nell'ambito di programmi di acquisto di attività sulle condizioni di erogazione dei prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. A tale scopo sono necessarie informazioni statistiche relative alle cartolarizzazioni e ad altri trasferimenti da parte di istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di prestiti alle famiglie disaggregati per finalità. Inoltre, sono necessarie informazioni statistiche su base mensile sul cash-pooling nozionale per poter distinguere l'impatto di tali posizioni da quello degli altri depositi e prestiti sui bilanci delle IFM. A seguito dell'istituzione del Comitato di risoluzione unico, pienamente operativo dal 1o gennaio 2015, è necessaria anche la segnalazione delle posizioni nei confronti dell'SRB. È necessario pertanto stabilire i formati e le procedure a cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro devono uniformarsi al fine di segnalare tali informazioni alla BCE.

(2)LA BCE aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici. Il RIAD contiene, tra l'altro, gli elenchi delle IFM, dei fondi d'investimento (FI), delle società veicolo e delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI). Poiché le regole e le procedure che specificano le modalità con le quali le BCN segnalano i dati richiesti alla BCE utilizzando il RIAD sono stabilite in un separato indirizzo, per ragioni di certezza giuridica, le disposizioni dell'indirizzo BCE/2014/15 (1) concernenti tali regole e procedure devono essere soppresse.

(3)Il regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (2) stabilisce gli obblighi per la segnalazione delle statistiche su attività e passività degli FI. Le BCN sono tenute a classificare e aggregare detti dati. In particolare, è necessario identificare, nelle statistiche relative agli FI, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, in relazione ai quali sarà necessaria una nuova classificazione dei dati esistenti sulla base delle informazioni attinte dal RIAD.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018O0017

 

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