Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio europeo del 30 Maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Le norme del mercato interno dovrebbero essere trasparenti, semplici, coerenti ed efficaci, in modo da offrire chiarezza e certezza del diritto a beneficio delle imprese e dei consumatori.

(2)A tal fine, la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito un quadro globale di omologazione UE per i veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

(3)Nel 2013 la Commissione ha effettuato una valutazione del quadro giuridico dell'Unione per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che h evidenziava come il quadro istituito dalla direttiva 2007/46/CE fosse appropriato per raggiungere gli obiettivi principali dell'armonizzazione, del funzionamento efficace del mercato interno e della concorrenza equa, concludendo che, pertanto, era opportuno continuare ad applicarlo.

(4)Tale valutazione concludeva, tuttavia, che era necessario introdurre disposizioni in materia di vigilanza del mercato ad integrazione delle prescrizioni di omologazione, chiarire le procedure di richiamo e di salvaguardia e le condizioni per il rilascio delle estensioni delle omologazioni dei tipi di veicoli esistenti, migliorare l'applicazione del quadro per l'omologazione tramite l'armonizzazione e il miglioramento delle procedure di omologazione e di controllo della conformità della produzione applicate dalle autorità e dai servizi tecnici degli Stati membri, delineare chiaramente i ruoli e le responsabilità degli operatori economici nella catena di fornitura e delle autorità e delle parti coinvolte nell'applicazione del quadro, garantire l'indipendenza di tali autorità e parti ed evitare i conflitti di interesse, nonché migliorare l'idoneità dei regimi di omologazione alternativi (omologazioni nazionali di piccole serie e omologazioni individuali) e l'idoneità della procedura di omologazione in più fasi al fine di garantire una flessibilità adeguata per i mercati di nicchia e le piccole e medie imprese (PMI), senza tuttavia alterare le condizioni di parità.

(5)Inoltre, i recenti problemi nell'attuazione del quadro per l'omologazione UE hanno fatto emergere carenze specifiche e hanno dimostrato la necessità di una sua revisione sostanziale per garantire che sia solido, trasparente, prevedibile e sostenibile e garantisca un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

(6)Il presente regolamento introduce diverse garanzie per prevenire che siano applicate in maniera errata le prescrizioni imposte nella procedura di rilascio di un'omologazione per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti. Al fine di evitare in futuro abusi della procedura di omologazione, è importante che tali garanzie siano efficaci.

(7)Il presente regolamento stabilisce norme e principi armonizzati per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché e per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, e per l'omologazione individuale, al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori e al fine di offrire un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

(8)Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative per l'omologazione dei veicoli a motore per il trasporto di passeggeri (categoria M), dei veicoli a motore per il trasporto di merci (categoria N) e dei loro rimorchi (categoria O), nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e di prestazioni ambientali.

(9)Le autorità nazionali dovrebbero applicare e far applicare le prescrizioni del presente regolamento in modo uniforme in tutta l'Unione per garantire condizioni di parità ed evitare che vi siano applicate norme divergenti. Dovrebbero cooperare pienamente con il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («forum») e con la Commissione nelle attività di ispezione e di controllo.

(10)Il presente regolamento dovrebbe rafforzare il quadro di omologazione UE vigente, in particolare mediante l'introduzione di disposizioni in materia di vigilanza del mercato. La vigilanza del mercato nel settore automobilistico dovrebbe essere introdotta specificando gli obblighi degli operatori economici nella catena di fornitura, le responsabilità delle autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati membri e le misure da adottare quando si rilevano sul mercato prodotti automobilistici che costituiscono gravi rischi per la sicurezza o l'ambiente, compromettono la tutela dei consumatori o non sono conformi alle prescrizioni di omologazione.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0858

 

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