Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio dell'8 Giugno 2018 che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (*1) (EULEX KOSOVO).

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/124/PESC (1).

(2)Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 (2), che ha modificato l'azione comune 2008/124/PESC e prorogato il mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018.

(3)L'8 giugno 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/973 (3) che modifica l'azione comune 2008/124/PESC prevedendo un importo di riferimento finanziario fino al 14 giugno 2018.

(4)A seguito della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare il mandato dell'EULEX KOSOVO e di prorogarlo fino al 14 giugno 2020.

(5)È necessario prevedere un nuovo importo di riferimento finanziario per l'attuazione del mandato dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2020.

(6)Nessuna disposizione della presente decisione deve essere interpretata in senso tale da pregiudicare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici e dei procuratori.

(7)In considerazione della particolare natura delle attività dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro, è opportuno individuare l'importo previsto a copertura del sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro e prevedere l'esecuzione di tale parte del bilancio tramite una sovvenzione.

(8)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'azione comune 2008/124/PESC.

(9)L'EULEX KOSOVO sarà condotta nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata:

1)L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Mandato della missione

L'EULEX KOSOVO sostiene le istituzioni dello stato di diritto del Kosovo selezionate nel loro percorso verso maggiori efficacia, sostenibilità, multietnicità e responsabilizzazione, senza ingerenze politiche e nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e delle migliori prassi europee, attraverso attività di monitoraggio e funzioni esecutive limitate di cui agli articoli 3 e 3 bis, allo scopo di cedere i compiti rimanenti ad altri strumenti a lungo termine dell'UE e di eliminare gradualmente le restanti funzioni esecutive.»;

2)L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Compiti

Per assolvere il mandato della missione di cui all'articolo 2, l'EULEX KOSOVO:

a)Monitora cause e processi selezionati nelle istituzioni di giustizia penale e civile del Kosovo, in stretto coordinamento con altri attori dell'UE, rispettando al contempo l'indipendenza della magistratura, agevola contatti e monitora riunioni pertinenti nell'ambito della cooperazione regionale relativamente ai casi di crimini di guerra, corruzione, criminalità organizzata e forme gravi di criminalità;

b)Fornisce, in base alle necessità, sostegno operativo al dialogo facilitato dall'UE;

c)Monitora, funge da mentore e presta consulenza al servizio penitenziario del Kosovo;

d)Conserva talune responsabilità esecutive limitate nei settori della medicina legale e della polizia, tra cui le operazioni di sicurezza e ancora un programma di protezione dei testimoni e la responsabilità di mantenere e promuovere l'ordine e la sicurezza pubblici, eventualmente anche ribaltando o annullando decisioni operative assunte dalle competenti autorità kosovare;

e)Assicura che tutte le sue attività rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e di integrazione di genere; e

f)Coopera con le pertinenti strutture dell'Unione, le autorità giudiziarie e con le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e degli Stati terzi nell'esecuzione del suo mandato.»;

3)All'articolo 16, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2018 fino al 14 giugno 2020 è di 169 805 000 EUR.

Con riferimento all'importo di cui al quattordicesimo comma, l'importo destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo è di 83 555 000 EUR e l'importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 86 250 000 EUR.

La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l'importo di 86 250 000 EUR. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

(*2)Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;"

4)All'articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 Giugno 2020.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 Giugno 2018

Per il Consiglio

Il Presidente

I. MOSKOVSKI

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0856

 

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