Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2013/103/UE del Consiglio (1) l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»).
(2)Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti della convenzione COTIF e la applicano.
(3)A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 33, paragrafo 5, della convenzione COTIF, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID») dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) può modificare l'allegato, appendice C, della convenzione COTIF, in particolare i regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID).
(4)La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento al RID.
(5)Al fine di adattare l'allegato del RID al progresso tecnico e scientifico, è essenziale che il comitato di esperti RID adotti modifiche riguardanti norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi. Lo scopo di tali modifiche è quello di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero presentare un pericolo durante il trasporto.
(6)Il comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE ha svolto discussioni preliminari sulle modifiche proposte.
(7)Nella sua 55esima sessione, che si terrà il 30 maggio 2018, il comitato di esperti RID deve adottare una decisione sulle modifiche del RID.
(8)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato di esperti RID, poiché la decisione adottata dal comitato vincolerà l'Unione,
(9)La posizione dell'Unione in sede di 55a sessione del comitato di esperti RID dovrebbe pertanto essere basarsi sul testo accluso alla presente decisione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 55a sessione del comitato di esperti RID nel quadro della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è stabilita nel testo accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione del comitato di esperti RID possono concordare modifiche minori per quanto riguarda i documenti di cui al testo accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Una volta adottate, le decisioni del comitato di esperti RID sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 Maggio 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
K. VALCHEV
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0768