La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 382, paragrafo 5, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, le operazioni tra un ente, da un lato, e una controparte non finanziaria quale definita all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dall'altro, che non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA), indipendentemente dal fatto che tale controparte non finanziaria sia stabilita nell'Unione o in un paese terzo.
(2)L'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 definisce «controparte non finanziaria» un'impresa stabilita nell'Unione. Di conseguenza, la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento non si applica alle controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo.
(3)L'articolo 382, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 non distingue tra controparti non finanziarie stabilite nell'Unione e controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo. Al fine di garantire condizioni di parità, le stesse regole dovrebbero applicarsi alle controparti non finanziarie stabilite nell'Unione e alle controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo.
(4)L'articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione (3) stabilisce i valori delle soglie di compensazione per categoria di derivati OTC, come previsto all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012. Il considerando 25 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 chiarisce che il «superamento di uno dei valori fissati per una categoria di derivati OTC deve determinare il superamento della soglia di compensazione per tutte le categorie».
(5)Affinché un contratto sia esente fino alla data di maturità, come previsto all'articolo 382, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe essere sufficiente che le disposizioni del suddetto regolamento siano rispettate all'inizio del contratto. In taluni casi, tuttavia, un ente potrebbe effettuare negoziazioni con una data controparte non finanziaria molto frequentemente, talvolta su base giornaliera. In questi casi verificare se lo status della controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo sia accuratamente rispecchiato nei requisiti di fondi propri dell'ente per il rischio di CVA può costituire un onere sproporzionato per l'ente. È pertanto opportuno prevedere un'alternativa sotto forma di verifica annuale dello status della controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo. La frequenza della verifica dovrebbe tuttavia essere trimestrale qualora l'importo nozionale lordo delle operazioni per una categoria di derivati OTC di una controparte non finanziaria sia prossimo al superamento della soglia di compensazione per tale categoria. Questo dovrebbe consentire un controllo più frequente dell'eventuale superamento della soglia di compensazione, dal momento che è più probabile che ciò avvenga.
(6)L'articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le operazioni con controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA. Pertanto, nel caso in cui, a seguito della valutazione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, un ente scopra che una delle sue controparti stabilite in un paese terzo non si configura come controparte non finanziaria o qualora le operazioni in questione superino la soglia di compensazione, come ivi specificato, l'ente è tenuto a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al titolo VI del medesimo regolamento per tutti gli strumenti derivati OTC con tale controparte che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 382, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha elaborato in collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e presentato alla Commissione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0728