La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, l'articolo 52, paragrafo 9, e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) prevede che le sementi utilizzate per la produzione di canapa siano certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (3). La direttiva 2008/62/CE della Commissione (4) stabilisce tuttavia una certificazione alternativa per le sementi di canapa di varietà da conservare. È pertanto opportuno inserire un riferimento a quest'ultima direttiva nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
(2)A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni di cui al titolo IV, capo 1, del medesimo regolamento e del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
(3)L'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) al fine di fornire maggiore chiarezza in merito alle responsabilità degli Stati membri per quanto attiene al carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo. È pertanto necessario allineare la terminologia utilizzata nel capo 5, sezione 1, e nell'articolo 67 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, nonché nell'allegato I di detto regolamento, con la nuova formulazione dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1307/2013. In base all'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è inoltre opportuno aggiornare il contenuto delle informazioni che gli Stati membri devono presentare alla Commissione a norma dell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
(4)In conformità all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente ai settori o alle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà. Secondo l'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, un tipo di agricoltura o un settore agricolo si può considerare in difficoltà se esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione. A seguito del chiarimento delle responsabilità degli Stati membri per quanto attiene al carattere limitativo della produzione del sostegno accoppiato facoltativo, tale limitazione non è giustificata. È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014. È inoltre auspicabile aggiornare il divieto di cumulo del sostegno di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
(6)Poiché la soppressione dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e la riformulazione dell'articolo 52, paragrafo 6, del medesimo regolamento da parte del regolamento (UE) 2017/2393 si applicano dal 1o gennaio 2015, è opportuno che le modifiche corrispondenti del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 si applichino alle domande di aiuto relative agli anni civili successivi al 2014, ad eccezione delle disposizioni sul cumulo del sostegno. Per motivi di certezza del diritto, il cumulo del sostegno dovrebbe continuare a essere determinato sulla base di un confronto tra gli obiettivi rispettivi delle misure di sostegno accoppiato o di altre misure e politiche dell'Unione interessate. A tal proposito, l'obiettivo del sostegno accoppiato facoltativo dovrebbe essere rappresentato dal mantenimento degli attuali livelli di produzione a norma dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 prima della modifica apportata dal regolamento (UE) 2017/2393. La modifica dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbe pertanto applicarsi alle domande di aiuto relative all'anno civile 2019 e a quelli successivi.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0707