Decisione del Comitato Misto SEE N.112/2014 del 16 Maggio 2014 che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE.

Il Comitato Misto SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (1), rettificato dalla GU L 319 del 16.11.2012, pag. 10.

(2)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 315/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (2).

(3)La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale normativa non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:

1.al punto 9 [regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—32012 R 0314: Regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 21), rettificato dalla GU L 319 del 16.11.2012, pag. 10.»

2.Il testo di adattamento del punto 9 è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

articolo 21, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b),

articoli 22 e 23,

articolo 24, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 4 e 5, cfr. allegato VI,

articoli 25 e 26, cfr. allegato VIII,

articolo 29, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3,

articolo 31, paragrafi 1, 2, 5 e 6, cfr. allegato IX bis,

articoli da 32 a 35,

articolo 47,

articolo 48, paragrafo 1, e

articolo 49.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b)L'articolo 24, paragrafo 4, primo comma, si applica con i seguenti adattamenti:

Quando sono rilasciati da uno Stato EFTA, i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto iii), comportano nell'intestazione l'indicazione “Spazio economico europeo” anziché il logo dell'Unione e l'indicazione “Unione europea”.

c)Al terzo comma dell'articolo 34, paragrafo 1, la frase “Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l'informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.” è sostituita da “L'informazione viene trasmessa a norma dell'appendice 2 del protocollo 47 dell'accordo.”.

d)Nell'allegato IX bis B del regolamento è inserito il seguente testo:

“—in norvegese:

a)for vin med BOB: ‘Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen’, ‘nr. […, …] i E-Bacchus-databasen’

b)for vin med BGB: ‘Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede geografiske betegnelsen’, ‘nr. […, …] i E-Bacchus-databasen’

c)for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår: ‘Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007’

d)for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: ‘Dette dokumentet attesterer riktigheten av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007’

e)for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår og med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: ‘Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret og den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007’.”»

3.Al punto 10 (Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—32012 R 0315: Regolamento di esecuzione (UE) n. 315/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 38).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 314/2012, rettificato dalla GU L 319 del 16.11.2012, pag. 10, e (UE) n. 315/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 16 Maggio 2014

Per il Comitato Misto SEE

Il Presidente

Gianluca GRIPPA

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_310_R_0049

 

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