Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/704 della Commissione dell'8 Maggio 2018 relativa alla conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari per le zone tariffarie a norma dell’Articolo 17…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (4).

(2)La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (5) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi nei costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento 2015-2019.

(3)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione è tenuta a valutare i tassi unitari per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei summenzionati tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(4)La Commissione ha effettuato la propria valutazione dei tassi unitari con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando le informazioni supplementari e i dati forniti dagli Stati membri entro il 1o novembre 2017. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche dei chiarimenti forniti e delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari del 2018 per i servizi di rotta a seguito di contatti con la Commissione.

(5)In base a tale valutazione la Commissione ha constatato che i tassi unitari del 2018 per le zone tariffarie di rotta, presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(6)Nel 2016 Bulgaria, Malta e Polonia hanno rivisto i loro obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per i restanti anni del secondo periodo di riferimento, vale a dire il 2017, il 2018 e il 2019. La coerenza di tali obiettivi rivisti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione è stata stabilita con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2376 della Commissione (6). In base alla propria valutazione, tenendo conto di tali obiettivi rivisti, la Commissione ha constatato che i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta, presentati da Bulgaria, Malta e Polonia, sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(7)Per quanto riguarda il blocco funzionale di spazio aereo dell'Europa centrale («FABEC»), il 30 gennaio 2017 il Belgio, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno presentato obiettivi prestazionali rivisti, basati su misure correttive, ove richiesto, anche per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento. La presentazione di tali dati ha consentito alla Commissione, mediante la decisione di esecuzione (UE) 2017/553 (7), di dichiarare che tali obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. È pertanto opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2016/420 della Commissione (8) e (UE) 2016/419 (9), che stabilivano la non conformità ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 dei tassi unitari del 2015 e del 2016 per le zone tariffarie di Belgio-Lussemburgo, Germania, Francia e Paesi Bassi.

(8)In base alla valutazione della Commissione e in virtù della coerenza degli obiettivi prestazionali stabiliti, presentati dagli Stati membri del FABEC, la Commissione ha constatato che i tassi unitari del 2015 e del 2016 per le zone tariffarie di rotta, presentati da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(9)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 è opportuno che gli Stati membri interessati siano informati in merito alle conclusioni della Commissione.

(10)La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicati l'esame permanente e le indagini di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.I tassi unitari del 2018 per le zone tariffarie di rotta che figurano al punto 1 dell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

2.I tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta che figurano al punto 2 dell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

3.I tassi unitari del 2015 e del 2016 per le zone tariffarie di rotta che figurano al punto 3 dell'allegato sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/420 e (UE) 2016/419 sono abrogate.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 Maggio 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0704

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
14127
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89334023
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.188.175.66