La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. In particolare, l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che i prodotti di origine animale possono essere importati nell'Unione solo se sono originari di stabilimenti di paesi terzi che figurano negli elenchi compilati e aggiornati conformemente a detto articolo. Tali elenchi possono essere consultati sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare (2).
(2)A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli stabilimenti di paesi terzi sono inseriti in questi elenchi solo se le autorità competenti del paese terzo garantiscono che detti stabilimenti soddisfano le condizioni stabilite in tale articolo. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 854/2004, le autorità competenti del paese terzo interessato dovrebbero inoltre mantenere aggiornati tali elenchi di stabilimenti e comunicarli alla Commissione.
(3)A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 854/2004, la Commissione è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per modificare gli elenchi di stabilimenti qualora essa ritenga necessario apportare modifiche alla luce di informazioni pertinenti quali relazioni di ispezione dell'Unione o notifiche degli Stati membri tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(4)Da marzo 2017 gli Stati membri hanno notificato alla Commissione, attraverso il sistema RASFF, un numero significativo di gravi e ripetuti casi di non conformità dovuti alla presenza di Salmonella in carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame originarie di vari stabilimenti del Brasile. Le autorità competenti del Brasile sono state informate in merito a tali casi di non conformità ai requisiti dell'Unione e sono state invitate a prendere le misure correttive necessarie.
(5)Le informazioni pervenute dalle autorità competenti del Brasile e i risultati dei controlli ufficiali alle frontiere dell'Unione non hanno dimostrato l'adozione delle misure correttive necessarie per ovviare alle carenze individuate. Non esistono quindi sufficienti garanzie che tali stabilimenti soddisfino attualmente i requisiti dell'Unione e i loro prodotti potrebbero quindi rappresentare un rischio per la salute pubblica. È pertanto necessario eliminarli dall'elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare nell'Unione prodotti a base di pollame.
(6)Nel marzo 2018, in base alle informazioni fornite dalle autorità competenti del Brasile, nel paese sono stati accertati casi di frode riguardanti la certificazione di laboratorio per le carni e i prodotti a base di carne esportati nell'Unione. A tale riguardo, le indagini in corso e i recenti interventi della magistratura in Brasile indicano l'assenza di sufficienti garanzie che gli stabilimenti delle società BRF SA e SHB SA, autorizzate ad esportare nell'Unione carni e prodotti a base di carne, siano conformi ai pertinenti requisiti dell'Unione. I loro prodotti potrebbero quindi rappresentare un rischio per la salute pubblica ed è opportuno eliminare tali stabilimenti dall'elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare nell'Unione carni e prodotti a base di carne.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 dai quali è consentito importare nell'Unione prodotti specifici di origine animale sono modificati come indicato nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 Maggio 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0700