Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/695 della Commissione del 30 Aprile 2018 a norma dell’Articolo 31, paragrafo 1, della Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Danimarca…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Nell'agosto 2016, a seguito di una serie di incidenti, la Danimarca ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 30 della direttiva 2010/35/UE, un provvedimento di ritiro e richiamo dal mercato delle bombole di gas in materiale composito fabbricate dalla ditta Composite Scandinavia AB, Kompositvägen 3, 943 33 Öjebyn, Svezia, e distribuite in Danimarca dalla ditta Primagaz Danmark A/S.

(2)I prodotti in questione sono stati fabbricati dalla ditta Composite Scandinavia AB. Erano stati omologati con la designazione del tipo «Compolite CS6» e «Compolite CS 10, Passion 10», secondo i certificati di esame CE del tipo n. 01-794441 e n. 08-11688701, emessi dall'organismo notificato Inspecta Sweden AB in base a prove condotte secondo le norme EN 12245:2002 ed EN 14427:2004+A1:2005, e vendute dalla ditta Primagaz Danmark A/S con il nome commerciale «PrimaDonna 5 kg code 1305» e «PrimaDonna 10 kg code 1310». Le bombole di gas destinate all'uso nei carrelli elevatori alimentati a gas e progettate in base ai certificati di designazione del tipo sopra indicati, non sono oggetto del ritiro e del richiamo.

(3)Le prescrizioni tecniche applicabili alle attrezzature a pressione trasportabili sono contenute negli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Secondo le prescrizioni specifiche di cui al punto 6.2.4.1. nelle sezioni I.1 dell'allegato I e II.1 dell'allegato II della direttiva 2008/68/CE, se per l'applicazione delle stesse prescrizioni è fatto riferimento a più di una norma, va applicata una sola delle norme, ma nella sua interezza, salvo laddove diversamente specificato. Un certificato di omologazione non dovrebbe pertanto essere emesso in base a due norme diverse.

(4)La norma EN 12245:2002 dispone al punto 5.1.12 che le bombole non devono esplodere nei primi due minuti dall'inizio della prova di resistenza al fuoco, mentre la norma EN 14427:2004+A1:2005 dispone ai punti 5.2.13.1 e 5.2.13.2 che le bombole non devono essere oggetto di esplosione violenta durante la prova, la quale si suppone della durata minima di 30 minuti.

(5)La notifica pervenuta dalla Danimarca era accompagnata da un verbale delle prove condotte su tali bombole di gas in materiale composito dall'Istituto danese per le tecnologie del fuoco e della sicurezza (DBI) secondo la norma EN 14427:2004+A1:2005. Dal verbale risulta che le bombole sottoposte a prova non soddisfano i criteri descritti ai punti 5.2.13.1 e 5.2.13.2 della norma, poiché sono esplose in maniera violenta dopo meno di tre minuti.

(6)Le autorità danesi hanno quindi imposto al distributore di ritirare tali bombole di gas in materiale composito dalla catena di distribuzione e di richiamare quelle in possesso dei consumatori.(7)

La Commissione ha invitato il fabbricante e il distributore per la Danimarca a comunicare le loro osservazioni in merito ai provvedimenti adottati dalle autorità danesi. Il fabbricante Composite Scandinavia AB ha risposto dichiarando che la decisione era infondata a causa di un'errata valutazione del rischio posto dai prodotti e che i prodotti erano conformi a tutte le prescrizioni di sicurezza pertinenti. Secondo il fabbricante, un uso improprio dei prodotti o la loro esposizione diretta al fuoco non dimostrano che i prodotti presentano in sé un rischio grave. Anche il distributore Primagaz Danmark A/S ha espresso dubbi in merito alla decisione delle autorità danesi.

(8)A seguito della consultazione la Commissione è stata informata che provvedimenti analoghi di revoca degli stessi prodotti sono stati adottati dalle autorità finlandesi, svedesi e norvegesi.

(9)L'esame delle prove fornite dalle autorità danesi conferma che le summenzionate bombole di gas in materiale composito non soddisfano le prescrizioni della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Tali bombole di gas in materiale composito rappresentano pertanto un rischio grave e dovrebbero essere ritirate e richiamate dal mercato.

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Il provvedimento adottato dalla Danimarca, relativo al ritiro e richiamo delle bombole di gas in materiale composito del tipo PrimaDonna/Compolite CS da 10 kg e da 5 kg, fabbricate dalla ditta Composite Scandinavia, è giustificato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 Aprile 2018

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0695

 

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