Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione del 7 Maggio 2018 recante deroga al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafi 5 e 10,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia o reti analoghe sulle praterie, in particolare quelle di Posidonia oceanica o di altre fanerogame marine.

(2)Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 4, paragrafo 5.

(3)L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(4)Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(5)Il 18 maggio 2011 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una richiesta di deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 13, paragrafo 2, del precitato regolamento per l'utilizzo di pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui», in talune zone marittime situate nelle acque territoriali della Francia, sulle praterie di Posidonia oceanica e entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, a prescindere dalla profondità.

(6)La deroga chiesta dalla Francia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 6 giugno 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione (2).

(7)Il 16 giugno 2017 la Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di prorogare le deroghe oltre il 6 giugno 2017. La Francia ha fornito informazioni e dati aggiornati a giustificazione delle deroghe, compresa la relazione di attuazione del piano di gestione adottato dalla Francia il 13 maggio 2014 (3).

(8)La richiesta riguarda la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di Posidonia, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(9)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato le deroghe chieste dalla Francia e la corrispondente relazione di attuazione in occasione della 55a riunione plenaria svoltasi nel luglio 2017. Ulteriori dati e chiarimenti presentati dalla Francia sono stati valutati dallo CSTEP in occasione della 56a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2017. Lo CSTEP ha concluso che i dati presentati dalle autorità francesi non erano sufficienti e che dovevano essere migliorati. A seguito di ciò, la Francia ha fornito adeguati chiarimenti alla Commissione. Le attuali caratteristiche dei pescherecci da traino provvisti dell'attrezzo denominato «gangui» non consentono di fornire dati completi sulle loro attività, dal momento che i pescherecci di piccole dimensioni non sono soggetti a talune disposizioni del regime di controllo comunitario, quali quelle relative ai dati del giornale di pesca e al sistema di controllo dei pescherecci. A giustificazione delle deroghe richieste la Francia ha presentato dati tecnici e scientifici conformemente alla prescrizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006. La Francia ha inoltre adottato misure specifiche supplementari, e segnatamente una serie di nuove misure di controllo e di monitoraggio della pesca praticata con l'attrezzo denominato «gangui», che consentiranno di confermare la valutazione dell'uso di pescherecci da traino provvisti di tale attrezzo. Tali misure sono previste dal decreto nazionale (4) adottato il 16 marzo 2018.

(10)La Francia dovrebbe fornire, sulla base di dati scientifici e tecnici, una mappatura aggiornata delle praterie di Posidonia e una relazione annuale sull'attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e sul rispetto dei requisiti per la concessione delle deroghe considerate, comprendente informazioni su tutte le misure necessarie adottate. Su questa base, la Commissione ritiene che le deroghe chieste dalla Francia possano essere ritenute conformi alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0693

 

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