Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/696 della Commissione del 4 Maggio 2018 relativa alla proroga della misura, presa dal Ministero francese dell'Ambiente, dell’Energia e del Mare incaricato dei negoziati internazionali sul clima…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il 28 aprile 2017 il ministero francese dell'Ambiente, dell'energia e del mare, incaricato dei negoziati internazionali sul clima (di seguito «l'autorità competente»), ha adottato una decisione in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso nel territorio della Francia fino al 24 ottobre 2017 del biocida Phéro-Ball Pin per la lotta alle larve di processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) («la misura»). L'autorità competente ha informato senza indugio la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri della misura presa e delle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

(2)In base alle informazioni fornite dall'autorità competente, la misura si è resa necessaria per tutelare la salute pubblica e animale, in quanto le larve di processionaria del pino possono causare gravi problemi sanitari agli esseri umani e agli animali. I peli urticanti che si staccano dalle larve di processionaria del pino provocano un tipo di dermatite nota come «dermatite da processionaria», i cui sintomi possono includere reazioni cutanee, oculari, respiratorie e allergiche. In alcuni casi le reazioni allergiche possono essere gravi e determinare uno shock anafilattico. Secondo le stime dell'autorità competente, il 67 % dei comuni della Francia è interessato dalla proliferazione periodica delle larve di processionaria del pino. Tale autorità stima inoltre che diverse centinaia di persone siano colpite ogni anno dalla dermatite da processionaria causata da tali larve.

(3)Il Phéro-Ball Pin contiene il feromone (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato (n. CAS 78617-58-0), principio attivo utilizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 19 quale attrattivo, come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Lo (Z)-13-esadecen-11-in-1-il acetato è un principio attivo nuovo e deve essere approvato prima che possano essere autorizzati a livello nazionale o dell'Unione i biocidi che lo contengono. Una domanda di approvazione del principio attivo è stata presentata in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è attualmente in fase di valutazione.

(4)Il 26 dicembre 2017 la Commissione ha ricevuto dalle autorità francesi una richiesta motivata di proroga di tale misura in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata è stata presentata sulla base delle preoccupazioni circa il pericolo che le larve di processionaria del pino possono rappresentare per la salute umana e animale, considerati gli effetti su quest'ultima e le implicazioni gravi in alcuni casi, e la dimensione stimata della popolazione in questione. Le alternative disponibili in Francia per la lotta alle larve di processionaria del pino (mezzi di contrasto meccanici, come la distruzione manuale dei nidi o la cattura meccanica, mezzi di contrasto chimici e mezzi di contrasto biologici, come l'installazione massiva di nidi artificiali) non sono, secondo le autorità francesi, sufficientemente efficaci per far fronte alle vastissime popolazioni di larve di processionaria del pino in Francia. Nessuna di tali alternative è inoltre adatta al trattamento di aree quali parchi urbani o zone boschive e forestali gestite da enti regionali e locali. Le autorità francesi sono pertanto del parere che il biocida Phéro-Ball Pin sia ancora necessario per contrastare le larve di processionaria del pino e limitare il pericolo che tali insetti comportano per la salute umana e animale.

(5)Poiché l'assenza di misure adeguate di lotta alle larve di processionaria del pino potrebbe compromettere la salute umana e animale, e poiché tale pericolo non può essere limitato con mezzi diversi dai biocidi, è opportuno permettere alle autorità francesi di prorogare la misura per un periodo non superiore a 550 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo iniziale di 180 giorni autorizzato nella decisione adottata dalla Francia il 28 aprile 2017, e ciò a determinate condizioni.

(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La Francia può prorogare al massimo fino al 28 aprile 2019 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida Phéro-Ball Pin per la lotta alle larve di processionaria del pino, a condizione che garantisca un uso del prodotto solo da parte di operatori certificati e sotto la supervisione dell'autorità competente.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 Maggio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0696

 

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