Regolamento (UE) 2018/683 della Commissione del 4 Maggio 2018 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)La denuncia è stata presentata il 30 giugno 2017 dalla coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici («il denunciante»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione totale dell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri. La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio.

(2)L'11 agosto 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 («pneumatici nuovi e ricostruiti» o «il prodotto in esame») originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(3)Il 21 ottobre la Commissione ha pubblicato una rettifica all'avviso di apertura nella quale ha chiarito la definizione del prodotto in esame (3).

(4)Il 14 ottobre 2017 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus e autocarri originari della RPC e ha avviato un'inchiesta distinta. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4).

1.2.Registrazione delle importazioni

(5)Il 30 agosto 2016 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(6)Il 4 ottobre 2017 l'Associazione dell'industria della gomma cinese (China Rubber Industry Association, «CRIA») e la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters, «CCCMC») hanno presentato osservazioni sulla richiesta di registrazione. Esse sostenevano che tale richiesta non aveva rispettato lo standard probatorio applicabile poiché non vi era prova di pratiche di dumping nel passato né di un sostanziale aumento delle importazioni e neppure del fatto che le importazioni potessero gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio. Il 19 ottobre 2017 la Commissione ha organizzato un'audizione su richiesta della CRIA, nella quale ha ribadito le proprie precedenti osservazioni.

(7)Il 2 febbraio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 («il regolamento sulla registrazione») (5) che dispone la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC a decorrere dal 3 febbraio 2018. In tale regolamento la Commissione ha valutato le osservazioni formulate dalle parti interessate.

(8)Dopo che la registrazione è diventata efficace, Hankook Group (6) ha dichiarato che i propri diritti di difesa erano stati violati in quanto, prima dell'entrata in vigore del regolamento sulla registrazione, non aveva ricevuto alcuna comunicazione riguardo all'intenzione della Commissione di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. Per tale ragione, Hankook Group ha asserito che era stato violato l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(9)La Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, la comunicazione preventiva è obbligatoria prima dell'istituzione delle misure definitive. La stessa disposizione non si applica a una decisione di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Tale articolo prevede soltanto la preventiva informazione degli Stati membri a tempo debito. Inoltre il diritto di ogni persona di essere ascoltata, sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si applica solo a misure individuali sfavorevoli. Nel caso in esame, la Commissione ha chiesto alle autorità doganali dell'Unione di registrare le importazioni. Il regolamento sulla registrazione non costituisce una misura individuale che incide negativamente su Hankook Group. Esso non era rivolto a Hankook Group né produceva effetti negativi a livello individuale per tale gruppo. Non vi è stata pertanto violazione né del diritto di difesa di Hankook Group né dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

1.3.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(10)L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0683

 

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