Regolamento Delegato (UE) 2018/674 della Commissione del 17 Novembre 2017 che integra la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 14, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

(1)Il lavoro di normazione della Commissione ha lo scopo di garantire che le specifiche tecniche per l'interoperabilità dei punti di ricarica e di rifornimento siano definite in norme europee o internazionali, individuando le specifiche tecniche richieste e tenendo conto delle norme europee esistenti e delle attività di normazione internazionali connesse.

(2)A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione europea ha chiesto (3) al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e adottare norme europee appropriate (norme EN) o di modificare quelle esistenti per: la fornitura di elettricità per il trasporto marittimo e stradale e la navigazione interna; la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale; la fornitura di gas naturale, compreso il biometano, per il trasporto marittimo e stradale e la navigazione interna.

(3)Le norme elaborate da CEN e Cenelec sono state accettate dall'industria europea al fine di garantire la mobilità in tutta l'Unione di veicoli e imbarcazioni alimentati con combustibili diversi.

(4)Con lettera del 13 luglio 2017 CEN e Cenelec hanno informato la Commissione in merito alle norme da applicare per i punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico per i veicoli a motore della categoria L.

(5)La norma EN ISO 17268 relativa ai «dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso» è stata adottata dal CEN e dal Cenelec nel luglio 2016 e pubblicata nel novembre 2016.

(6)La norma EN ISO 20519 «Navi e tecnologia marina - Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto» è stata adottata dal CEN e dal Cenelec e pubblicata nel febbraio 2017.

(7)In precedenza la norma EN 15869-2 «Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza» era già stata adottata nel dicembre 2009 e pubblicata nel febbraio 2010.

(8)Il gruppo di esperti del forum per il trasporto sostenibile è stato consultato e ha fornito la propria consulenza in merito alle norme che sono oggetto del presente atto delegato.

(9)È opportuno che la Commissione integri e modifichi la direttiva 2014/94/UE conformemente ai riferimenti alle norme europee elaborate dal CEN e dal Cenelec.

(10)Qualora le nuove specifiche tecniche indicate nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE debbano essere stabilite, aggiornate o integrate mediante atti delegati, si applica un periodo di transizione di 24 mesi. Le date per la pubblicazione delle norme sono state concordate a seguito di una discussione con il CEN-Cenelec e tenendo conto del periodo in cui i nuovi punti di ricarica e di rifornimento saranno disponibili, come stabilito dalla direttiva 2014/94/UE, della maturazione delle tecnologie pertinenti e dei lavori in corso presso gli organismi di normazione internazionali.

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:

a)Prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3a come descritti nella norma EN 62196-2 (per carica in modalità 3);

b)Prese fisse e connettori conformi alla serie IEC 60884 (per la carica in modalità 1 o 2).

I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.

Articolo 2

La fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna è conforme alla norma EN 15869-2 «Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza».

Articolo 3

I punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC) sono conformi alla norma EN ISO 20519.

Articolo 4

Nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE, il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.

I connettori per veicoli a motore per il rifornimento con idrogeno allo stato gassoso sono conformi alla norma EN ISO 17268 “Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso”.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 maggio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 Novembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0674

 

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