La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
(3)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di talune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.
(4)L'Ungheria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l'istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia.
(5)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Ungheria in collaborazione con tale Stato membro.
(6)Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno elencare la zona infetta dell'Ungheria nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
(7)La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'Ungheria provvede affinché la zona infetta istituita da tale paese, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda perlomeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 30 Giugno 2018.
Articolo 3
L'Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 Aprile 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0663