La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), in particolare l'articolo 63, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 92/66/CEE (*1) stabilisce le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio della malattia di Newcastle nel pollame, nei piccioni viaggiatori e in altri volatili tenuti in cattività. L'articolo 15 di detta direttiva dispone la designazione di un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle affinché eserciti le funzioni e i compiti previsti in tale articolo.
(2)La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività. L'articolo 51, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce che il laboratorio citato al punto 1 dell'allegato VII costituisce il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria ed esercita le funzioni e i compiti elencati al punto 2 dell'allegato VII.
(3)A causa della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i laboratori di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle attualmente designati in conformità alle direttive 92/66/CEE e 2005/94/CE dovranno cessare le funzioni e i compiti di laboratori di riferimento dell'Unione europea per queste due malattie.
(4)In considerazione del fatto che la manifestazione della malattia, le tecniche diagnostiche nonché le competenze e attrezzature necessarie per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle sono molto simili, è opportuno designare un unico laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le due malattie.
(5)Al fine di evitare qualsiasi perturbazione delle attività del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e di lasciare al nuovo laboratorio il tempo sufficiente per essere pienamente operativo nelle sue nuove funzioni e nei suoi nuovi compiti, è opportuno che le misure previste dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2019.
(6)La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha pubblicato un bando di gara per la selezione e la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, tenendo conto dei criteri di competenza tecnica e scientifica del laboratorio e delle competenze del personale.
(7)Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Legnaro, in Italia, dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle per un periodo di tempo indeterminato a partire dal 1o gennaio 2019.
(8)Le misure di cui alla presente decisione di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Legnaro, in Italia, è designato laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle.
Articolo 2
Nell'allegato VII della direttiva 2005/94/CE, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria è il seguente:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Legnaro, Italia.»
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 Aprile 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0662