Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio del 16 Aprile 2018 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il Regolamento (CE) n. 1147/2

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)In virtù del regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio (1), i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono stati temporaneamente sospesi per talune parti, componenti e altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili civili, se importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea. Tale regolamento ha semplificato le procedure doganali applicabili alle importazioni in esenzione dai dazi delle parti, delle componenti e delle altre merci utilizzate per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, il rifacimento, la modifica o la trasformazione degli aeromobili. Tuttavia, alla luce degli estesi sviluppi tecnici e legislativi verificatisi a partire dal 2002 e a fini di chiarezza, il regolamento (CE) n. 1147/2002 dovrebbe essere sostituito.

(2)In base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, la sospensione temporanea introdotta dal regolamento (CE) n. 1147/2002 rimane necessaria per alleviare gli oneri amministrativi sia per gli operatori economici del settore aeronautico sia per le autorità doganali degli Stati membri, in quanto le importazioni nell'ambito di regimi speciali soggetti a vigilanza doganale, come il regime di uso finale, il regime di perfezionamento attivo o quello di deposito doganale, sarebbero gravose. La sospensione temporanea dovrebbe pertanto essere mantenuta.

(3)Tenuto conto del fatto che i prezzi delle parti e delle componenti utilizzate nel settore aeronautico sono di solito molto più elevati di quelli praticati per merci simili utilizzate ad altri fini, il rischio che le merci importate in esenzione dai dazi possano essere utilizzate in altri settori industriali – e, di conseguenza, il rischio di abuso della sospensione temporanea – è molto ridotto.

(4)Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) prevede che, affinché una parte possa essere installata in un prodotto omologato, essa debba essere accompagnata da un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) rilasciato da una parte autorizzata dalle autorità aeronautiche dell'Unione. Pertanto, la sospensione dei dazi doganali dovrebbe essere subordinata alla disponibilità di un certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, alla disponibilità di un precedente certificato di riammissione in servizio.

(5)Inoltre, anche i certificati equivalenti rilasciati da paesi terzi e i certificati che sono stati rilasciati nell'ambito di accordi bilaterali in materia di sicurezza aerea con l'Unione prima dell'istituzione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) dovrebbero essere accettati come alternativa ai certificati di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA).

(6)Considerando che i certificati sono rilasciati in formato elettronico, dovrebbe essere possibile, al fine di beneficiare della sospensione, rendere disponibili i certificati utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi.

(7)Al fine di agevolare i controlli doganali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dovrebbe riportare un riferimento al numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, al numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.

(8)Le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero essere in grado di chiedere la consulenza di di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali, a spese dell'importatore, se sospettano che un certificato sia stato falsificato. Tuttavia, prima di avviare tale azione, le autorità doganalidovrebbero tenere conto del rischio che le spese della consulenza dell'esperto superino il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi, nel caso in cui, secondo il parere dell'esperto, le norme per il rilascio di tali certificati non siano state violate.

(9)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per stabilire un elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) del Consiglio nei quali le merci che possono beneficiare della sospensione a norma del presente regolamento siano classificate e stabilire un elenco dei certificati che sono considerati equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA). È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(10)In considerazione dell'ampiezza delle modifiche apportate dal presente regolamento per quanto riguarda le merci che possono beneficiare della sospensione dei dazi doganali autonomi, i certificati di riammissione in servizio accettabili e le procedure, nonché per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1147/2002.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0581

 

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