La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, norme in materia di composizione e di etichettatura per le formule per lattanti e le formule di proseguimento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2016/127 prevede in modo specifico che le formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino contengano almeno 1,8 g di proteine/100 kcal (0,43 g/100 kJ).
(3)Un operatore del settore alimentare ha presentato alla Commissione una richiesta di immissione sul mercato di una formula di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino con un tenore proteico di almeno 1,61 g/100 kcal, che è inferiore ai livelli consentiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (3) e dal regolamento delegato (UE) 2016/127.
(4)Su richiesta della Commissione, il 5 aprile 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza e sull'idoneità per i lattanti delle formule di proseguimento con un tenore proteico di almeno 1,6 g/100 kcal (4). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l'uso di formule di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino o caprino con un tenore proteico di 1,6 g/100 kcal (0,38 g/100 kJ) e conformi, per il resto, alle prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione, è sicuro e idoneo per i lattanti in buona salute che vivono in Europa e ricevono un'alimentazione complementare di qualità sufficiente. In base a tale parere e al fine di promuovere lo sviluppo di prodotti innovativi, il tenore proteico minimo prescritto dal regolamento delegato (UE) 2016/127 per le formule di proseguimento a base di latte vaccino o caprino dovrebbe essere ridotto a 1,6 g/100 kcal.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 Gennaio 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0561