La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
(2)Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che, tra l'altro, ha aggiunto all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 la possibilità per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di aumentarne il massimale.
(3)In considerazione delle modifiche apportate all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario stabilire norme per la comunicazione dell'aumento del massimale per il regime di pagamento unico per superficie.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 è inserito il seguente articolo 16 bis:
«Articolo 16 bis
Comunicazione relativa all'aumento del massimale per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013
Quando lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere alla Commissione sono le percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell'allegato II del medesimo regolamento, una volta dedotto l'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento per ogni anno civile dal 2018 al 2020.».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Aprile 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0557