La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 29, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 30, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2016/97 armonizza le disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per precisare ulteriormente criteri e dettagli pratici per quanto riguarda le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi. Il 21 settembre 2017, sulla base di tali poteri, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/2358 (2) e il regolamento delegato (UE) 2017/2359 (3).
(2)Per consentire alle autorità competenti e agli operatori del settore assicurativo di adeguarsi meglio ai requisiti previsti dai due regolamenti delegati di cui al primo considerando, la data di applicazione di tali regolamenti delegati dovrebbe essere in linea con la data in cui gli Stati membri devono applicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97, come stabilito all'articolo 42, paragrafo 1, di detta direttiva,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2358
All'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/2358, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dalla data in cui gli Stati membri devono applicare le misure di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.».
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2359
All'articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2017/2359, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dalla data in cui gli Stati membri devono applicare le misure di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 Dicembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0541