La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)I periodi di approvazione delle sostanze attive mepanipyrim, Pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, thiacloprid, tiram e ziram sono stati da ultimo prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione (3). Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione (4) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo. Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 678/2014 della Commissione (5) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil, pirimetanil e trinexapac. Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 878/2014 della Commissione ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive diclorprop-P, metconazolo e triclopir (6). Tali periodi di approvazione scadranno il 30 aprile 2018.
(6)Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando da 2 a 5 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (7).
(7)Dato che la loro valutazione è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
(8)Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi di adozione di un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva. Nei casi di adozione di un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
(9)Tenuto conto del fatto che le attuali approvazioni delle sostanze attive scadono il 30 aprile 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 Marzo 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0524