La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'oggetto dichiarato della proposta d'iniziativa «Amici britannici, restate con noi nell'UE» è espresso in questi termini: «La consultazione sulla Brexit del 2016 non era un plebiscito dall'esito vincolante, bensì semplicemente un referendum popolare volto a permettere al parlamento nazionale di ponderare la posizione delle popolazioni britanniche al momento».
(2)Gli obiettivi principali della proposta d'iniziativa sono definiti in questi termini: «L'obiettivo che perseguiamo è creare una piattaforma che consenta a tutti i cittadini europei di prendere parte a quest'iniziativa e di coinvolgere la maggioranza dei cittadini britannici, compresi quelli che, vivendo fuori patria nell'UE, sono stati di fatto privati dei loro diritti in occasione del referendum originario, così da dare modo a tutti i cittadini britannici di esprimersi».
(3)Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
(4)A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.
(5)L'articolo 50, paragrafo 1, del TUE afferma il diritto di ciascuno Stato membro di recedere dall'Unione europea prendendo una decisione in tal senso conformemente alle proprie norme costituzionali.
(6)Benché la Commissione europea si rammarichi della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea, come dichiarato il 24 giugno 2016 (2) dal suo presidente Jean-Claude Juncker assieme a Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, e Mark Rutte, presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, nessuna base giuridica nei trattati permette di adottare un atto giuridico inerente al processo decisionale interno seguito da uno Stato membro e sfociato nella notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE.
(7)Per i motivi illustrati la proposta d'iniziativa dei cittadini «Amici britannici, restate con noi nell'UE» esula manifestamente dalla competenza della Commissione, prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, del medesimo regolamento, di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La registrazione della proposta d'iniziativa dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE» è rifiutata.
Articolo 2
Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE», rappresentati da [dati personali espunti dopo consultazione con gli organizzatori] in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 Marzo 2018.
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo Vicepresidente
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1522413417892&uri=CELEX:32018D0517