La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 19, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.
(2)L'allegato I della decisione 93/195/CEE della Commissione (2) stabilisce elenchi di paesi terzi rientranti gruppi sanitari da A a E. L'allegato VII della medesima decisione contiene, tra l'altro, un modello di certificato sanitario da usare per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata inferiore a 60 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri degli Asian Games e all'Endurance World Cup.
(3)Le manifestazioni equestri della 18a edizione degli Asian Games si terranno a Giacarta (Indonesia), dal 18 agosto al 2 settembre 2018. Tali manifestazioni comprenderanno prove di salto ostacoli, dressage e concorsi completi con il patrocinio della Federazione internazionale sport equestri e attireranno anche binomi cavallo-cavaliere stabiliti nell'Unione.
(4)Per autorizzare la reintroduzione nell'Unione tra il 10 agosto 2018 e il 10 settembre 2018 di cavalli registrati per competizioni dopo la loro esportazione temporanea ai fini della partecipazione agli Asian Games e istituire un modello di certificato sanitario destinato ad accompagnare tali cavalli registrati, è necessario stabilire che tali cavalli possono rientrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE. A tal fine è altresì necessario includere l'Indonesia nell'opportuno gruppo sanitario dell'allegato I di detta decisione.
(5)Dato che ha subito numerose modifiche, l'allegato I dovrebbe essere aggiornato e integralmente sostituito per motivi di chiarezza giuridica.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.
(7)L'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni.
(8)Per ospitare le manifestazioni equestri dell'edizione 2018 degli Asian Games, le autorità competenti dell'Indonesia hanno chiesto che sia riconosciuta come zona indenne da malattie degli equini la parte del territorio di tale paese corrispondente a un ippodromo completamente recintato e all'area intorno ad esso, ubicati in un quartiere residenziale del centro della città di Giacarta e in cui dal maggio 2016 non sono più presenti equidi. La zona indenne da malattie degli equini è stato istituita in conformità alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (4) e con l'assistenza di esperti.
(9)Le autorità competenti dell'Indonesia hanno fornito una serie di garanzie, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di denuncia delle malattie di cui all'allegato I della direttiva 2009/156/CE nel paese e l'impegno a rispettare integralmente l'articolo 12, paragrafo 2, lettera f), della medesima direttiva per quanto concerne la denuncia immediata di malattie degli equini alla Commissione e agli Stati membri.
(10)Secondo le informazioni fornite dall'Indonesia e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la peste equina, l'encefalomielite equina venezuelana e la stomatite vescicolosa non sono mai state registrate in tale paese.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0518