La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1 e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione delle denominazioni…
(2)Una domanda di registrazione della denominazione Pražská šunka e di altre varianti linguistiche era già stata pubblicata nel 2012 (3). Austria, Italia, Germania e Slovacchia si erano opposte. La Repubblica ceca aveva raggiunto un accordo con tutte le parti opponenti tranne la Slovacchia. La Commissione ha quindi pubblicato nuovamente il disciplinare, che era stato considerevolmente modificato per tenere conto in parte delle dichiarazioni e osservazioni formulate dalla Slovacchia.
(3)Alla Commissione sono pervenute notifiche di opposizione dalla Slovacchia (il 18 luglio 2016), dalla Serbia (il 16 agosto 2016) e dall'Austria (il 17 agosto 2016).
(4)Alla Commissione sono pervenute dichiarazioni di opposizione motivate dalla Slovacchia (il 14 settembre 2016), dalla Serbia (il 12 ottobre 2016) e dall'Austria (il 19 ottobre 2016).
(5)All'opposizione dell'Austria non è stato dato seguito. Infatti, a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione verifica la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione motivate soltanto se vengono ricevute entro due mesi dal ricevimento della relativa notifica di opposizione, circostanza che non si è verificata nel caso della dichiarazione di opposizione motivata dell'Austria.
(6)Dopo avere esaminato le dichiarazioni di opposizione motivate della Serbia e della Slovacchia e averle trovate ricevibili, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha invitato la Repubblica ceca e la Slovacchia (con lettera dell'8 novembre 2016) e la Repubblica ceca e la Serbia (con lettera del 2 dicembre 2016) ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere a un accordo.
(7)Un accordo è stato raggiunto tra la Repubblica ceca e la Serbia. Le due parti hanno concordato che la denominazione deve essere protetta anche nella lingua serba, in caratteri sia cirillici che latini, ovvero Praška šunka/Прашка шунка (RS), e che alla Serbia deve essere concesso un periodo transitorio di tre anni durante il quale potrà utilizzare la denominazione protetta sui prodotti che non rispettano il disciplinare del Praška šunka.
(8)La Commissione ritiene che il contenuto di tale accordo non sia contrario né al regolamento (UE) n. 1151/2012 né alla legislazione dell'UE. L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in virtù del quale la Commissione può concedere un periodo transitorio di tre o più anni per l'utilizzazione di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette che violano l'articolo 13, paragrafo 1, dello stesso regolamento, può essere applicato per analogia anche alle specialità tradizionali garantite (4). Tuttavia, poiché detto regolamento si applica soltanto nel territorio dell'UE, detto periodo transitorio può riguardare unicamente i prodotti importati dalla Serbia nell'UE che, pur non essendo conformi al disciplinare, saranno commercializzati nell'UE con la denominazione protetta. Tali prodotti non devono tuttavia essere commercializzati accompagnati né dall'indicazione «specialità tradizionale garantita», né dall'abbreviazione «STG», né dal relativo simbolo dell'Unione. In seguito all'aggiunta della versione serba tra le denominazioni registrate, è opportuno pubblicare, per informazione, la versione consolidata del disciplinare.
(9)Nessun accordo è stato invece raggiunto tra la Repubblica ceca e la Slovacchia entro i termini previsti. Pertanto è opportuno che la Commissione adotti una decisione in merito alla registrazione che tenga conto dei risultati delle idonee consultazioni, conformemente alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
(10)Le argomentazioni principali della Slovacchia, esposte nelle sue dichiarazioni di opposizione motivate e nelle consultazioni svolte con la Repubblica ceca, possono essere riassunte come segue.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0506