Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 11,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
(2)Per tale Fondo è fissata una dotazione massima di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).
(3)L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilizzare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione.
(4)Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2018, il Fondo dovrebbe essere mobilizzato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi.
(5)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilizzazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2018,
Hanno adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione fissato per l'esercizio 2018, una somma pari a 50.000.000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilizzata per il versamento di anticipi a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1° Gennaio 2018.
Fatto a Bruxelles, il 12 Dicembre 2017.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
La Pesidente
K. SIMSON
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0508