La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2)Il 12 ottobre 2017 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa. Le modifiche sono volte a chiarire la classificazione di determinate attività finanziarie rimborsabili anticipatamente quando si applica l'IFRS 9.
(3)Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all'IFRS 9 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(5)Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche al 1o gennaio 2019, consentendo l'applicazione anticipata.
(6)Poiché il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione (3) è divenuto applicabile per gli esercizi che hanno inizio al più tardi il 1o gennaio 2018 o successivamente, le imprese dovrebbero poter utilizzare l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari come modificato nell'allegato del presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2067. Pertanto, le imprese dovrebbero poter applicare le disposizioni del presente regolamento per gli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente.
(7)Dato che il regolamento (UE) 2016/2067 è entrato in vigore il 12 dicembre 2016, per garantire la coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.
(8)Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2019 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 Marzo 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0498