La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Entrambe le direttive stabiliscono inoltre le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per la salute umana o animale.
(2)A seguito della notifica da parte dell'Algeria e della Tunisia di focolai di afta epizootica in tali paesi, sono state adottate a livello dell'Unione misure di protezione mediante le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/675 (3) e (UE) 2017/887 (4).
(3)La decisione (UE) 2017/675 si applica fino al 30 aprile 2018.
(4)Data la permanente incertezza della situazione relativa all'afta epizootica in Algeria e Tunisia e considerato che un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri in tali paesi, è opportuno prorogare le misure in vigore.
(5)Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'articolo 5 della decisione (UE) 2017/675 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2019.»
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 Marzo 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0489