Regolamento Delegato (UE) 2018/480 della Commissione del 4 Dicembre 2017 che integra il Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 7, l'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Allo scopo di garantire un approccio comune all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, è necessario fissare delle disposizioni che specifichino i criteri per stabilire le circostanze in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serve unicamente a scopo di copertura, le circostanze in cui il ciclo di vita di un fondo di investimento europeo a lungo termine («ELTIF») è considerato di sufficiente durata, i criteri da adottare per alcune voci del calendario dettagliato di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF e gli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio.

(2)Allo scopo di garantire la coerenza tra le disposizioni che dovrebbero entrare in vigore nello stesso momento, e per favorire un quadro completo su queste disposizioni e un agevole accesso alle stesse, è opportuno adottare in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione in questione.

(3)Per quanto attiene alle circostanze in cui l'uso di strumenti finanziari derivati serve unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti di un ELTIF, è necessario tenere conto degli strumenti finanziari derivati il cui sottostante corrisponde alle attività in cui l'ELTIF ha investito e di cui si intende coprire l'esposizione, nonché delle operazioni su attività che, benché non identiche a quelle in cui ha investito l'ELTIF, riguardano la stessa classe di attività. È questo il caso in cui, in particolare, uno strumento finanziario derivato per la copertura di un'esposizione verso un elemento specifico non è disponibile come tipo dedicato di derivato, ma come uno tra altri elementi inclusi in un indice sottostante a uno strumento finanziario derivato. Inoltre, in alcuni casi è possibile che l'uso di strumenti finanziari derivati si configuri come strategia di copertura solo in combinazione con operazioni su talune attività, purché quel tipo di strategia non sia vietato. Per garantire che l'uso di strumenti finanziari serva solo a scopo di copertura dei rischi inerenti agli investimenti di un ELTIF, il gestore dell'ELTIF dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari derivati utilizzati riducano effettivamente il relativo rischio a livello dell'ELTIF e che siano efficaci anche in condizioni di mercato critiche. La riduzione del rischio dovrebbe essere verificabile mediante opportuni sistemi di gestione del rischio che identifichino il rischio che si intende contenere e il modo in cui il derivato conterrebbe tale rischio.

(4)Nei casi in cui un ELTIF investa in attività che presentano profili di scadenza differenti, il ciclo di vita di un ELTIF si dovrebbe stabilire facendo riferimento alla singola attività nel portafoglio dell'ELTIF che presenta l'orizzonte di investimento più lungo, tenuto conto della liquidità di quell'attività.

(5)Nella valutazione del mercato dei potenziali acquirenti da inserire nel calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF, si dovrebbe tenere conto dei rischi di mercato, valutando tra l'altro se i potenziali acquirenti solitamente dipendono dalla concessione di finanziamenti da parte di terzi, se sussiste un rischio di illiquidità delle attività prima della vendita, se sussistono rischi connessi a cambiamenti legislativi, quali riforme fiscali, o a cambiamenti politici, e se sussiste il rischio di peggioramento della condizione economica nel mercato rilevante per le attività dell'ELTIF. Per le attività diverse dalle attività di investimento ammissibili il regolamento non dovrebbe richiedere una valutazione specifica di questi rischi, dato che le attività di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si presumono liquide per natura.

(6)La valutazione delle attività da inserire nel calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF dovrebbe essere eseguita in un momento sufficientemente prossimo all'inizio della liquidazione delle attività. Tuttavia, se l'ELTIF ha eseguito una valutazione a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) in un momento sufficientemente prossimo all'inizio della liquidazione delle attività, non dovrebbe essere necessaria un'ulteriore valutazione. È nondimeno opportuno che la preparazione del calendario di disinvestimento ordinato delle attività dell'ELTIF inizi non appena opportuno e con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione all'autorità competente dell'ELTIF.

(7)Gli strumenti che devono essere messi a disposizione degli investitori al dettaglio in ciascuno Stato membro in cui il gestore dell'ELTIF effettua attività di commercializzazione possono essere realizzati da uno o più soggetti di persona, per telefono o con mezzi elettronici, dal gestore stesso dell'ELTIF o da un altro soggetto, purché siano disciplinate le funzioni a esso affidate dal gestore dell'ELTIF.

(8)Al fine di evitare possibili eventi di turbativa del mercato è necessario concedere agli ELTIF autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai loro gestori e alle autorità competenti, tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti imposti dal presente regolamento.

(9)Le disposizioni relative alla sufficiente durata del ciclo di vita dell'ELTIF dovrebbero essere applicate unicamente dagli ELTIF che presentano domanda di autorizzazione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento perché, come previsto dal regolamento (UE) 2015/760, la durata del ciclo di vita dell'ELTIF deve essere fissata nel momento in cui è presentata la domanda di autorizzazione come ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF.

(10)Allo scopo di consentire alle autorità competenti e ai gestori degli ELTIF autorizzati a norma del regolamento (UE) 2015/760 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di adeguarsi ai nuovi requisiti imposti dal presente regolamento, è opportuno che il regolamento inizi ad applicarsi un anno dopo la sua entrata in vigore. Gli ELTIF già autorizzati a norma del regolamento (UE) 2015/760 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerati in regola con il requisito riguardante la durata sufficiente del ciclo di vita dell'ELTIF.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0480

 

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