L’Autorità per il Partiti Politici europei e le Fondazioni Politiche europee
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,
vista la domanda presentata da Identités & traditions européennes ASBL,
considerando quanto segue:
(1)L’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («l’Autorità») ha ricevuto una richiesta di registrazione in quanto fondazione politica europea («la richiesta») da Identités & traditions européennes ASBL («ITE») il 28 settembre 2017.
(2)La richiesta era corredata di una lettera cofirmata dal presidente dell’ITE e dal presidente dell’Alliance européenne des mouvements nationaux («AEMN»), l’associazione cui l’ITE è formalmente collegata a norma dell’articolo 16 bis del suo statuto.
(3)L’Autorità ha trasmesso una valutazione preliminare all’ITE in data 4 ottobre 2017 nella quale stabiliva in via preliminare che, fatta salva la questione di determinare se la richiesta costituisca o meno una domanda ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, essa non era ricevibile o, in alternativa, non soddisfaceva almeno una delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(4)L’Autorità ha invitato l’ITE a trasmettere per iscritto qualsiasi osservazione desiderasse formulare entro venerdì 20 ottobre 2017.
(5)L’ITE non si è avvalsa di tale opportunità e ad oggi non ha trasmesso alcuna osservazione.
(6)L’Autorità ha valutato la ricevibilità e il merito della richiesta, fatta salva la questione di determinare se costituisca o meno una domanda ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(7)L’Autorità ritiene che, anche se fosse considerata una domanda ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, la richiesta non sarebbe ricevibile in quanto, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, una domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la fondazione è ufficialmente collegata.
(8)L’ITE è ufficialmente collegata all’AEMN, che non è un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(9)La richiesta, pertanto, non è conforme ai requisiti formali di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(10)Inoltre l’Autorità ritiene che, anche se fosse considerata una domanda ricevibile ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, il merito della richiesta sarebbe privo di fondamento in quanto, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, la registrazione è subordinata al fatto che il richiedente sia collegato a un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al medesimo regolamento.
(11)Come indicato al considerando 8, l’AEMN non è un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
(12)La richiesta non soddisfa pertanto una delle condizioni stabilite dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, segnatamente la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a),
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La richiesta di registrazione in quanto fondazione politica europea presentata da Identités & traditions européennes è respinta.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.
Articolo 3
Identités & traditions européennes
Rue des Alliés 15
6044 Roux (Charleroi)
BELGIQUE/BELGIË
è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 Novembre 2017
Per l’Autorità per i Partiti Politici europei e le Fondazioni Politiche europee
Il Direttore
M. ADAM
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0321(02)