La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce norme per l'immissione sul mercato e l'uso di nuovi alimenti nell'Unione.
(2)L'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2283 stabilisce i principi di base della procedura di determinazione dello status di nuovo alimento. Il paragrafo 1 di detto articolo dispone che gli operatori del settore alimentare verifichino se l'alimento che intendono immettere sul mercato dell'Unione rientri nell'ambito di applicazione del regolamento.
(3)Al fine di determinare lo status di nuovo alimento di un particolare alimento, è necessario che venga presentata una richiesta di consultazione, la cui validità dovrebbe essere verificata dagli Stati membri. È pertanto opportuno stabilire norme per il processo di verifica.
(4)Le norme dovrebbero essere stabilite al fine di garantire che la richiesta di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento contenga tutte le informazioni necessarie per la valutazione da parte degli Stati membri.
(5)Le informazioni sullo status di nuovo alimento dovrebbero essere rese disponibili al pubblico, per garantire che gli operatori del settore alimentare ed il pubblico siano informati al riguardo.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Ambito di applicazione e oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme per l'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2283 per quanto riguarda le fasi procedurali del processo di consultazione volto a determinare se un alimento rientri o meno nell'ambito di applicazione di tale regolamento.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (UE) 2015/2283, si applicano le seguenti definizioni:
a)Richiesta di consultazione»: una richiesta presentata da un operatore del settore alimentare a uno Stato membro destinatario al fine di determinare lo status di nuovo alimento di un particolare alimento;
b)Stato membro destinatario»: lo Stato membro in cui l'operatore del settore alimentare intende immettere sul mercato un particolare alimento per la prima volta.
Articolo 3
Trasmissione di una richiesta di consultazione
1.L'operatore del settore alimentare consulta lo Stato membro destinatario come previsto all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, trasmettendogli una richiesta di consultazione.
2.Qualora intenda immettere l'alimento sul mercato contemporaneamente in più Stati membri, l'operatore del settore alimentare trasmette la richiesta di consultazione soltanto a uno di questi Stati membri.
Articolo 4
Contenuto e presentazione della richiesta di consultazione
1.La richiesta di consultazione è trasmessa per via elettronica allo Stato membro destinatario e si compone dei seguenti elementi:
a)Una lettera di accompagnamento;
b)Un fascicolo tecnico;
c)Documenti giustificativi;
d)Una nota esplicativa che chiarisca le finalità e la pertinenza della documentazione presentata.
2.La lettera di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato I.
3.Il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene le informazioni necessarie a consentire allo Stato membro destinatario di raggiungere una conclusione in merito allo status di nuovo alimento ed è redatto conformemente al modello riportato nell'allegato II.
4.In deroga al paragrafo 3, il richiedente non è tenuto a fornire tutti gli elementi di cui all'allegato II, a condizione di avere presentato una giustificazione verificabile per l'assenza di ogni elemento mancante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0456