Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di Lisbona del 1958 per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine è un trattato amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). Esso è aperto alle parti della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale. Vi aderiscono 28 parti contraenti, tra cui sette Stati membri dell'Unione (Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Italia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia).
(2)Il sistema internazionale dell'accordo di Lisbona è attualmente oggetto di una revisione, intesa a migliorarlo affinché attragga un maggior numero di membri preservandone nel contempo i principi e gli obiettivi. Sulla base dei progressi compiuti da un gruppo di lavoro che, nell'ottobre 2014, ha stabilito una proposta di base per la revisione, si è tenuta a Ginevra dall'11 al 21 maggio 2015 una conferenza diplomatica per l'adozione di un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche («accordo di Lisbona riveduto»).
(3)Tenuto conto del ruolo fondamentale svolto nel commercio internazionale dalla protezione della proprietà intellettuale, in particolare la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, l'accordo di Lisbona riveduto rientra nella politica commerciale comune dell'Unione. L'accordo di Lisbona riveduto verte specificamente sugli scambi internazionali, in quanto è sostanzialmente destinato a promuovere e facilitare tali scambi e ha su di essi effetti diretti e immediati (1). La politica commerciale comune rientra nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Di conseguenza, la negoziazione dell'accordo di Lisbona riveduto rientra nella competenza esclusiva dell'Unione.
(4)Conformemente agli articoli 207, paragrafo 3, e 218, paragrafo 3, TFUE, la Commissione è il negoziatore dell'Unione negli ambiti di competenza esclusiva di quest'ultima (2),
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata ad avviare i negoziati per un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.
I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale di cui all'articolo 207, paragrafo 3, TFUE.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 Marzo 2018
Per il Consiglio
Il presidente
N. DIMOV
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0416