Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che devono essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
(2)Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su un accordo che stabilisse le modalità di partecipazione di tali paesi al Fondo sicurezza interna-Frontiere e visti per il periodo 2014-2020. I negoziati con la Confederazione svizzera si sono conclusi positivamente con la siglatura dell'accordo il 21 aprile 2017.
(3)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (2); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(6)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (4), con riserva della conclusione di tale accordo.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 Marzo 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
V. GORANOV
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1521208509569&uri=CELEX:32018D0404