Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Lo scopo dei dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (2) è quello di fornire al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) informazioni statistiche esaustive in merito all'esposizione di settori economici e di soggetti dichiaranti dati di gruppo negli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti di specifiche classi di titoli con elevato livello di disaggregazione. Tali informazioni permettono l'analisi approfondita del meccanismo di trasmissione della politicia monetaria e la valutazione delle esposizioni al rischio dell'Eurosistema nelle proprie operazioni di politica monetaria. Esse permettono altresì l'analisi approfondita della stabilità finanziaria, compresa l'individuazione e il monitoraggio dei relativi rischi.
(2)Nel quadro del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (3), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio (5), i dati ottenuti sono altresì utilizzati per la vigilanza macroprudenziale e a fini di risoluzione e sono comunicati al Comitato europeo per il rischio sistemico.
(3)Il concetto di soggetti dichiaranti dati di gruppo è stato introdotto e definito nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dal regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) (6). Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) identificherà i soggetti dichiaranti dati di gruppo ai fini della raccolta dati ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) tenendo conto di diversi criteri tra cui la rilevanza del soggetto dichiarante dati di gruppo per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro e/o di singoli Stati membri. È necessario precisare per maggior chiarezza giuridica che tutti i soggetti vigilati significativi che sono vigilati direttamente dalla BCE in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio devono essere considerati rilevanti per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario e, di conseguenza, essi possono essere identificati come soggetti dichiaranti dati di gruppo.
(4)Subordinatamente alla decisione della banca centrale nazionale (BCN) competente, dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2016/1384, i soggetti dichiaranti dati di gruppo possono segnalare i dati ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) (di seguito i «dati di gruppo») direttamente alla BCE. Ciò permetterà un uso più efficiente dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione del Securities Holdings Statistics Database (archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli) del SEBC ed eviterà la necessità di istituire sistemi nazionali per l'elaborazione dei dati presso ciascuna BCN.
(5)Ove la BCN decida di non raccogliere dati di gruppo dovrebbe informarne la BCE, nel qual caso la BCE dovrebbe assumere il compito di raccogliere i dati direttamente dai soggetti dichiaranti dati di gruppo. La BCE e le BCN interessate dovrebbero stringere tra loro gli accordi necessari.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0318