Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/313 della Commissione del 28 Febbraio 2018 che modifica la Decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2009/821/CE (4) della Commissione stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)Il Belgio ha informato la Commissione che il riconoscimento dei centri d'ispezione Avia Partner e WFS situati presso l'aeroporto di Bruxelles-Zaventem dovrebbe essere limitato ai prodotti che richiedono determinate temperature controllate. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)Su proposta della Danimarca, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Copenaghen dovrebbe essere limitato ai prodotti imballati unicamente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)La Germania ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Hannover-Langenhagen per quanto concerne i prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(5)L'Irlanda ha informato la Commissione di aver revocato il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Shannon per quanto concerne gli ungulati vivi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)La Spagna ha informato la Commissione di aver sospeso il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero situato presso l'aeroporto di Alicante in relazione agli animali vivi e ai prodotti non destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)Su proposta della Spagna, è opportuno aggiungere il riconoscimento del nuovo centro d'ispezione Alaire situato presso il posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Madrid e ripristinare il riconoscimento del centro d'ispezione Frigalsa situato presso il posto d'ispezione frontaliero del porto di Vigo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(8)L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

(9)Sulla base di informazioni ricevute dalla Croazia, è opportuno apportare alcune modifiche all'elenco delle unità locali del sistema TRACES per tale Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 Febbraio 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0313

 

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