Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/303 della Commissione del 27 Febbraio 2018 relativo alla non approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 3 novembre 2011 la società Marrone Bio innovations ha presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis.

(2)In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, lo Stato membro relatore ha informato il richiedente e gli altri Stati membri dell'ammissibilità della domanda in data 21 marzo 2012 e ha informato la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») in data 11 maggio 2012.

(3)Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, per l'impiego proposto dal richiedente. In data 22 luglio 2014 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.

(4)L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione.

(5)Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Quest'ultima ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio della sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis (2) in data 31 agosto 2015.

(6)Con lettera del 16 ottobre 2017 la società Marrone Bio innovations ha ritirato la sua domanda di approvazione dell'estratto di Reynoutria sachalinensis. Dato il ritiro della domanda, non è opportuno approvare l'estratto di Reynoutria sachalinensis a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(7)Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa all'estratto di Reynoutria sachalinensis a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva estratto di Reynoutria sachalinensis non è approvata.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 Febbraio 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0303

 

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