La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 21, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
(1)Sulla base della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa allo studio dell'impatto globale della norma ambientale Euro 5 per i veicoli di categoria L (2), a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 168/2013, e tenendo conto dei problemi incontrati dalle autorità di omologazione e dalle parti interessate nell'applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione (3) e del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione (4), è opportuno apportare alcune modifiche e precisazioni ai regolamenti delegati per garantirne la corretta applicazione.
(2)Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di omologazione UE per i veicoli di categoria L, le prescrizioni tecniche e le procedure di prova fissate nei regolamenti delegati (UE) n. 44/2014 e (UE) n. 134/2014 dovrebbero essere costantemente migliorate e adeguate al progresso tecnico.
(3)L'allegato IV del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 comprende l'equazione da utilizzare per verificare la conformità di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti al tipo omologato. Ai fini della chiarezza è opportuno modificare tale equazione. L'allegato XII del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda la finestra di osservazione del funzionamento del motore per l'individuazione delle accensioni irregolari al fine di garantire che le prescrizioni stabilite siano tecnicamente fattibili. Inoltre tale allegato dovrebbe essere modificato per consentire un aggiornamento tecnico alle nuove norme sviluppate per l'interfaccia tra il veicolo e gli strumenti di scansione generici rispetto ai sistemi diagnostici di bordo (OBD). L'appendice 2 dell'allegato XII dovrebbe essere modificata per chiarire diversi punti che sono oggetto di monitoraggio per quanto riguarda le prescrizioni del sistema OBD ivi contenute. È opportuno aggiungere nuove appendici all'allegato XII per assicurare la corretta attuazione dei rapporto di efficienza in uso.
(4)Ai fini della chiarezza si dovrebbero adeguare alcune equazioni negli allegati II, III e IV del regolamento delegato (UE) n. 134/2014. L'allegato VI di detto regolamento delegato dovrebbe essere modificato per garantire la corretta applicazione delle prescrizioni di prova relative alla durata dei dispositivi antinquinamento. È opportuno adattare le prescrizioni relative alla classificazione del ciclo normalizzato su strada per i veicoli appartenenti alla categoria L (SRC-LeCV) contenute nell'allegato VI per garantirne la corretta applicazione durante le prove. L'uso del ciclo per l'accumulo del chilometraggio approvato (AMA) di cui all'allegato VI per i veicoli di classe III dovrebbe essere progressivamente eliminato conformemente alle conclusioni dello studio dettagliato dell'impatto ambientale. L'allegato VI dovrebbe inoltre essere modificato al fine di consentire l'uso della procedura di invecchiamento al banco come alternativa alla prova di durata effettiva con un accumulo del chilometraggio totale o parziale.
(5)Una delle misure contro le emissioni eccessive di idrocarburi dei veicoli di categoria L consiste nel limitare le emissioni per evaporazione di questi veicoli. A tal fine l'allegato VI, parte C, del regolamento (UE) n. 168/2013 stabilisce i valori limite per la massa degli idrocarburi per i veicoli appartenenti alle categorie L3e, L4e, L5e-A, L6e-A e L7e-A. Le emissioni per evaporazione di questi veicoli sono misurate al momento dell'omologazione. Una delle prescrizioni per la prova di tipo IV in un locale sigillato per misurare le emissioni per evaporazione (SHED) consiste nell'applicare un filtro ai carboni attivi sottoposto a rapido invecchiamento o un fattore di invecchiamento aggiuntivo in caso di montaggio di un filtro ai carboni attivi rodato. Nell'ambito dello studio dettagliato dell'impatto ambientale è stata esaminata l'opportunità, da un punto di vista del rapporto costi/benefici, di applicare la prova SHED ai veicoli appartenenti alle categorie L1e,
L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B e L7e-C. Poiché il risultato di tale studio ha dimostrato che tale metodo non è vantaggioso in termini di costi/benefici, è opportuno modificare l'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 in modo da consentire l'uso continuato dell'alternativa già stabilita e del metodo più conveniente in termini di costi/benefici che consiste nella prova di permeazione nel quadro della norma Euro 5 per i costruttori di veicoli di categoria L1e, L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B e L7e-C.
(6)In base allo studio dettagliato dell'impatto ambientale, la Commissione ha concluso che la procedura matematica per le prescrizioni di omologazione relative alla verifica della durata di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 168/2013 dovrebbero essere gradualmente eliminate entro il 2025. Lo studio ha rilevato che tale procedura teorica non garantisce che le prescrizioni di durata di cui al regolamento (UE) n. 168/2013 siano soddisfatte nella realtà. Per attenuare l'impatto dell'eliminazione progressiva di tale metodo, lo studio propone di introdurre la procedura di invecchiamento al banco come alternativa alla procedura di prova di durata effettiva con accumulo di chilometraggio parziale e totale. L'invecchiamento al banco è una procedura consolidata spesso applicata ai veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 dovrebbe essere modificato al fine di introdurre la procedura di invecchiamento al banco derivante dalle prescrizioni del regolamento (CE) n. 692/2008 (6) della Commissione e del regolamento UNECE n. 83 (7), con gli opportuni adeguamenti alle prescrizioni per i veicoli di categoria L.
(7)Allo stesso tempo è opportuno modificare il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per garantire che la norma Euro 5 possa essere applicata correttamente per tutti i veicoli di categoria L interessati, conformemente alla tabella dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 44/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 è modificato come segue:
1)All'articolo 2, il punto 42 è sostituito dal seguente:
«42)“ciclo di guida”: ciclo di prova costituito dall'accensione del motore, da una fase di guida che consente di individuare un eventuale malfunzionamento e dallo spegnimento del motore;»;
2)Gli allegati IV e XII sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 134/2014
Gli allegati da II a VI, l'allegato VIII e l'allegato X del regolamento (UE) n. 134/2014 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 Dicembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0295