Regolamento d’Esecuzione (UE) N.1130/2014 della Commissione del 22 Ottobre 2014.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (2), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, del 14 maggio 1973 (3), («l'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (4) fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

(2)Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio nullo ad alcune acque contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, classificati al codice NC 2202 90 10.

(3)L'applicazione del dazio nullo per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa, per un periodo illimitato, per la Norvegia, dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (5) (nel seguito «l'accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con decisione 2004/859/CE. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano il contingente assegnato sono soggette a dazio.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1322/2013 della Commissione (6) dispone che la sospensione temporanea del regime di franchigia non si applichi alle importazioni nell'Unione delle suddette acque e bevande dal 1o gennaio al 31 dicembre 2014, consentendo pertanto a tali merci l'accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione.

(5)Il contingente tariffario per tali acque e bevande per il 2015 deve essere aperto conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere. L'ultimo contingente annuale per questi prodotti è stato aperto per il 2013 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1085/2012 della Commissione (7).Poiché per l'anno 2014 non è stato aperto alcun contingente annuale, è opportuno fissare il volume del contingente per il 2015 al medesimo livello del 2013.

(6)Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8) stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Il contingente tariffario aperto previsto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito secondo tali norme.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

1.Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2015 il contingente tariffario esente da dazio fissato nell'allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

2.Alle merci di cui all'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, del 14 maggio 1973.

3.Alle quantità importate superiori al volume del contingente si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Articolo 2

Il contingente tariffario dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 22 Ottobre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_305_R_0006

 

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