Regolamento (UE) 2018/289 della Commissione del 26 Febbraio 2018 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)Il 20 giugno 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni. Le modifiche mirano a chiarire come le imprese debbano applicare il principio in taluni casi specifici.

(3)A seguito delle consultazioni con lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione è giunta alla conclusione che le modifiche all'IFRS 2 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)Il regolamento (CE) n. 1126/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(5)Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche allo IFRS 2 al 1o gennaio 2018.

(6)Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2018 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 Febbraio 2018

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0289

 

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