Regolamento (UE) N.1127/2014 della Commissione del 20 Ottobre 2014,che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n.396/2005.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Riguardo alle sostanze amitrolo, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato i livelli massimi di residui (LMR) sono stati stabiliti nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze dinocap e fipronil gli LMR sono stati stabiliti nell'allegato III di, parte A, di detto regolamento.

(2)Riguardo all'amitrolo, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (2). L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per agrumi, mandorle, nocciole, noci comuni, pomacee, drupacee, uve da tavola e da vino, ribes a grappoli, uva spina, olive da tavola e olive da olio, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)Riguardo al dinocap, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (3). Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap sono state revocate. È pertanto opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o agli LMR del Codex che siano sicuri per i consumatori dell'Unione. È inoltre opportuno modificare la definizione del residuo.

(4)L'Autorità ha segnalato che i vigenti LMR di dinocap per uve da vino e meloni possono destare preoccupazioni per quanto riguarda la protezione dei consumatori. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)Riguardo al fipronil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (4). L'Autorità ha raccomandato di diminuire gli LMR per cavoli a infiorescenza e a testa, grasso e fegato di suini, bovini, ovini e caprini, reni di suini, fegato e uova di volatili (galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti.

(6)Il 10 febbraio 2012, in conformità all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la Germania ha informato la Commissione riguardo all'autorizzazione temporanea di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fipronil, motivata dallo scoppio di un'epidemia di specie di Elateridae, un pericolo che non si poteva limitare efficacemente con alcun altro mezzo ragionevole. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, la Germania ha quindi informato anche gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità in merito alla propria richiesta di aumentare l'LMR nel grasso di volatili, dato che le patate contenenti residui di fipronil conformi all'LMR vigente per le patate potrebbero essere somministrate ai polli, portando i residui nel grasso di volatili a una quantità maggiore dell'LMR attualmente vigente.

(7)La Germania ha presentato alla Commissione un'adeguata valutazione dei rischi per i consumatori in base alla quale ha proposto LMR temporanei.

(8)L'Autorità ha valutato i dati forniti e ha presentato un parere motivato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6), riguardo alla sicurezza degli LMR temporanei proposti. Essa ha concluso che non si possono escludere potenziali rischi a lungo termine per la salute dei consumatori.

(9)Poiché l'esposizione a residui provenienti da diversi prodotti ha contribuito al crearsi di potenziali rischi a lungo termine per la salute dei consumatori, le autorizzazioni per l'impiego in cavoli cappucci e ricci sono state ritirate su richiesta del titolare dell'autorizzazione.

(10)Il regolamento (UE) n. 212/2013 della Commissione (7) è entrato in vigore il 1o aprile 2013, modificando in tal modo l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)La Commissione europea ha chiesto all'Autorità di ricalcolare i livelli di residui previsti di fipronil in prodotti di origine animale e l'esposizione del consumatore risultante da tali livelli di residui, tenendo in considerazione il ritiro delle autorizzazioni per l'impiego in cavoli cappucci e ricci nonché la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. In conformità dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005 (8) l'Autorità ha presentato un parere motivato riguardo alla modifica degli LMR in seguito al ritiro delle autorizzazioni per l'impiego in cavoli cappucci e ricci. Essa ha concluso che i dati forniti giustificano adeguatamente gli LMR proposti e che non è stato individuato alcun rischio per i consumatori.

(12)Riguardo al flufenacet, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (9). L'Autorità ha raccomandato di diminuire gli LMR per il fegato di suini, bovini, ovini, caprini e volatili. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per fragole, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli e uva spina, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.

(13)Riguardo al pendimetalin, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (10). L'Autorità ha raccomandato di diminuire gli LMR per carote, legumi (freschi), legumi da granella, semi di arachidi, semi di girasole, semi di soia, semi di cotone, muscolo e grasso di suini, bovini, ovini, caprini e volatili, latte e uova di volatili. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite da Germania e Paesi Bassi, e data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per le carote, nell'allegato II del regolamento (CE) N. 396/2005, al livello attuale. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento. Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli attuali LMR.

(14)L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di pendimetalin per fragole, aglio, cipolle, scalogni, pomodori, peperoni, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile e non, carciofi, porri, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, nonché fegato di volatili, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.

(15)L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di pendimetalin per cicoria Witloof, semi di colza, infusioni di erbe (essiccate, fiori) e spezie (frutta e bacche) e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(16)L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di pendimetalin per barbaforte o cren, pastinaca e prezzemolo a grossa radice, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite da Germania, Lettonia e Paesi Bassi, e data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.

(17)Quanto al pendimetalin nella salsefrica, nelle infusioni di erbe (essiccate, radici), nelle spezie (semi) e nel carvi, l'autorità ha presentato un parere sugli LMR riguardo a tali prodotti (11).

(18)Riguardo al propizamide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (12), e ha proposto di modificare la definizione del residuo. Essa ha raccomandato di diminuire gli LMR per uve da tavola e da vino, fragole, frutti di piante arbustive, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli, uva spina, bacche di sambuco, salsefrica, cicoria Witloof, rabarbaro, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, barbabietola da zucchero e radici di cicoria. Per gli altri prodotti ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti.

(19)L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di propizamide per dolcetta, lattughe, scarola, crescione, rucola, foglie e germogli di Brassica spp., erbe fresche, fagioli (secchi), lenticchie, piselli (secchi), muscolo, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini nonché latte di ruminanti, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.

(20)L'Autorità ha altresì concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di propizamide per porri e luppolo, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(21)Quanto al propizamide nelle infusioni di erbe (essiccate), l'Autorità ha presentato un parere sugli LMR per tali prodotti (13).

(22)Riguardo al piridato, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (14). L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per salsefrica, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, mais dolce, cavoli a infiorescenza, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli ricci, cavoli di rapa, erba cipollina, asparagi, porri, lupini, semi di papavero, semi di colza, mais, infusioni di erbe (essiccate, fiori), infusioni di erbe (essiccate, radici), spezie (semi), spezie (frutta e bacche), muscolo, grasso, fegato e reni di suini, bovini, ovini e caprini, per muscolo, grasso e fegato di volatili, latte di ruminanti nonché uova di volatili, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Data l'assenza di rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per questi prodotti, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello attuale o a quello determinato dall'Autorità. Tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.

(23)L'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR di piridato in carciofi, orzo, riso e frumento, e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(24)Quanto al piridato nelle foglie di sedano (foglie di aneto), l'Autorità ha presentato un parere sull'LMR per tale prodotto (15).

(25)Riguardo ai prodotti per i quali non sono state comunicate autorizzazioni o tolleranze all'importazione a livello di Unione e non sono disponibili LMR del Codex, l'Autorità ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati al limite specifico di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(26)In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(27)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(28)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(29)Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.

(30)È opportuno prevedere, prima che siano applicati gli LMR modificati, un periodo di tempo sufficiente per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di adattarsi alle nuove prescrizioni risultanti dalla modifica degli LMR.

(31)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze attive nei e sui prodotti figuranti nel seguente elenco, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, rimane applicabile ai prodotti ottenuti in conformità delle norme prima del13 maggio 2015:

(1)Amitrole:”Tutti i prodotti”;

(2)Dinocap:”Tutti i prodotti eccetto uve da vino e meloni”;

(3)Fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamide e piridato:”Tutti i prodotti”.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica tuttavia a decorrere dal 13 maggio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 20 Ottobre 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO

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