Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (1),
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693.
(2)Alla luce della continua minaccia rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda e da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693.
(3È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 Febbraio 2018
Per il Consiglio
Il Presidente
F. MOGHERINI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0283